Corte costituzionale

Ordinanza n. 23/1993

Corte cost., ord. 29 gennaio 1993, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
23/1993
Data di deposito
29 gennaio 1993
Data di decisione
12 gennaio 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:23

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 19135

Manifesta infondatezza della questione per essere stata gia' disattesa dalla Corte in quanto dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega si evince la preferenza per la verbalizzazione integrale che non costituisce, pero', una regola assoluta, il che, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittima, in sede di attuazione della delega, la possibilita' di prevedere, come forme tra loro alternative di verbalizzazione quella integrale o quella riassuntiva. - V., nello stesso senso, la sent. n. 529/90 e le O. nn. 77/91 e 284/92.

Massima n. 19136

Manifesta infondatezza della questione in quanto la censura formulata dal giudice 'a quo' in relazione alla possibile disparita' rispetto ad imputati "con difese piu' agguerrite" ed a imputati giudicabili presso sedi giudiziarie gia' fornite di mezzi automatici di riproduzione, costituisce eventualita' di mero fatto che non puo' trovare ingresso in sede di sindacato di costituzionalita' delle leggi. - Nello stesso senso, v. le ordd. nn. 556/87 e 410/90.

Massima n. 19137

Manifesta infondatezza della questione in quanto la scelta circa il metodo di verbalizzazione non e' rimessa all'arbitrio del giudice che e' invece responsabile del buon andamento del processo affinche' si svolga nel modo piu' rispondente alle sue finalita', anche se gli aspetti meramente ordinatori, come quello 'de quo', sono solitamente insuscettibili di riesame, e d'altra parte il ricorso alla forma riassuntiva, o comunque alla scrittura normale, quando sono indisponibili i mezzi di riproduzione come la stenotipia o da altro strumento meccanico, e' imposto dal principio di indefettibilita' della funzione giurisdizionale che non potrebbe certamente essere impedita o sospesa a causa della materiale indisponibilita' di tali strumenti.

Massima n. 19138

Manifesta infondatezza della questione in quanto, qualora si addivenisse all'accoglimento della questione stante l'obbiettiva perdurante indisponibilita' di mezzi di riproduzione automatica, per non esserne stati ancora dotati gli uffici giudiziari, si verrebbe a paralizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale presso quegli uffici che ancora non disponessero di tali strumenti; e cio' sarebbe in palese contrasto con il gia' enunciato principio di indefettibilita' della giurisdizione (v. mass. C) che deve essere comunque esercitata, una volta assicurate sufficienti garanzie di difesa, che sono soddisfatte anche con forme di verbalizzazione diverse da quelle realizzate con mezzi meccanici.

Massima n. 19141

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto la censura si e' risolta in una generica doglianza di inefficienza degli uffici giudiziari, a causa della mancata dotazione di mezzi necessari per il loro funzionamento.

Massima n. 19142

Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto la censurata possibilita' della redazione del verbale in forma riassuntiva "su accordo delle parti" non sembra essersi in concreto verificata nel giudizio 'a quo', almeno per quanto si evince dalla narrativa dell'ordinanza di rimessione.

Massima n. 19143

Manifesta inammissibilita' della questione per genericita' in quanto non e' stato ne' dedotto ne' argomentato il profilo della doglianza formulata in riferimento "alla prescrizione dell'art. 6, comma primo, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848"

Massima n. 19144

Manifesta inammissibilita' della questione per genericita' non essendo state in alcun modo chiarite le ragioni dell'asserita conseguenzialita' dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 8, della legge di delega in relazione "alla prospettata illegittimita' dell'art. 140, I c., c.p.p.".

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice di procedura penale e dell'art. 2, comma 1, punto 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione ed "all'art. 6, comma 1, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848", dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 2, comma 1, punto 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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