Corte costituzionale
Ordinanza n. 23/1993
Corte cost., ord. 29 gennaio 1993, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 23/1993
- Data di deposito
- 29 gennaio 1993
- Data di decisione
- 12 gennaio 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 140, comma 1, codice di procedura penale
- art. 567, comma 3, codice di procedura penale
- art. 2, dir. 8, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
Parametri
- art. 2, dir. 103, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 2, dir. 73, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. 1, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. 66, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. 8, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 6, comma 1, p.I^, legge n. 848 del 4 agosto 1955
Massime
Massima n. 19135
Manifesta infondatezza della questione per essere stata gia' disattesa dalla Corte in quanto dalla direttiva n. 8 dell'art. 2 della legge di delega si evince la preferenza per la verbalizzazione integrale che non costituisce, pero', una regola assoluta, il che, in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittima, in sede di attuazione della delega, la possibilita' di prevedere, come forme tra loro alternative di verbalizzazione quella integrale o quella riassuntiva. - V., nello stesso senso, la sent. n. 529/90 e le O. nn. 77/91 e 284/92.
Massima n. 19136
Manifesta infondatezza della questione in quanto la censura formulata dal giudice 'a quo' in relazione alla possibile disparita' rispetto ad imputati "con difese piu' agguerrite" ed a imputati giudicabili presso sedi giudiziarie gia' fornite di mezzi automatici di riproduzione, costituisce eventualita' di mero fatto che non puo' trovare ingresso in sede di sindacato di costituzionalita' delle leggi. - Nello stesso senso, v. le ordd. nn. 556/87 e 410/90.
Massima n. 19137
Manifesta infondatezza della questione in quanto la scelta circa il metodo di verbalizzazione non e' rimessa all'arbitrio del giudice che e' invece responsabile del buon andamento del processo affinche' si svolga nel modo piu' rispondente alle sue finalita', anche se gli aspetti meramente ordinatori, come quello 'de quo', sono solitamente insuscettibili di riesame, e d'altra parte il ricorso alla forma riassuntiva, o comunque alla scrittura normale, quando sono indisponibili i mezzi di riproduzione come la stenotipia o da altro strumento meccanico, e' imposto dal principio di indefettibilita' della funzione giurisdizionale che non potrebbe certamente essere impedita o sospesa a causa della materiale indisponibilita' di tali strumenti.
Massima n. 19138
Manifesta infondatezza della questione in quanto, qualora si addivenisse all'accoglimento della questione stante l'obbiettiva perdurante indisponibilita' di mezzi di riproduzione automatica, per non esserne stati ancora dotati gli uffici giudiziari, si verrebbe a paralizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale presso quegli uffici che ancora non disponessero di tali strumenti; e cio' sarebbe in palese contrasto con il gia' enunciato principio di indefettibilita' della giurisdizione (v. mass. C) che deve essere comunque esercitata, una volta assicurate sufficienti garanzie di difesa, che sono soddisfatte anche con forme di verbalizzazione diverse da quelle realizzate con mezzi meccanici.
Massima n. 19141
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto la censura si e' risolta in una generica doglianza di inefficienza degli uffici giudiziari, a causa della mancata dotazione di mezzi necessari per il loro funzionamento.
Massima n. 19142
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza, in quanto la censurata possibilita' della redazione del verbale in forma riassuntiva "su accordo delle parti" non sembra essersi in concreto verificata nel giudizio 'a quo', almeno per quanto si evince dalla narrativa dell'ordinanza di rimessione.
Massima n. 19143
Manifesta inammissibilita' della questione per genericita' in quanto non e' stato ne' dedotto ne' argomentato il profilo della doglianza formulata in riferimento "alla prescrizione dell'art. 6, comma primo, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848"
Massima n. 19144
Manifesta inammissibilita' della questione per genericita' non essendo state in alcun modo chiarite le ragioni dell'asserita conseguenzialita' dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva n. 8, della legge di delega in relazione "alla prospettata illegittimita' dell'art. 140, I c., c.p.p.".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice di procedura penale e dell'art. 2, comma 1, punto 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione ed "all'art. 6, comma 1, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848", dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 2, comma 1, punto 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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