Corte costituzionale

Ordinanza n. 161/1993

Corte cost., ord. 8 aprile 1993, n. 161

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
161/1993
Data di deposito
8 aprile 1993
Data di decisione
1° aprile 1993
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CASAVOLA
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:161

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 293 del 20 maggio 1992
  • art. 16, comma 6, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 19350

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto ne' il decreto-legge contenente le disposizioni impugnate (d.l. 20 maggio 1992, n. 293) e neppure, del resto, il successivo con cui e' stato "reiterato" (d.l. 21 luglio 1992, n. 345) sono stati convertiti in legge, perdendo di conseguenza efficacia fin dall'inizio.

Massima n. 19351

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto nei casi oggetto dei giudizi 'a quibus' la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si e' perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione risulta irrilevante. - V., nello stesso senso, la sent. n. 394/1992 e le ord. nn. 410/1992 e 74/1993.

Massima n. 19352

Manifesta inammissibilita' della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza in quanto dalle ordinanze di rimessione, datate 27 novembre 1992, non risulta se la mora dell'Istituto debitore della prestazione previdenziale sia insorta prima o dopo il 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 maggio 1992, n. 293 (Disposizioni urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli art. 3, 38, secondo comma, 70 e 77, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecco con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal nominato Tribunale con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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