Corte costituzionale
Ordinanza n. 136/1993
Corte cost., ord. 1° aprile 1993, n. 136
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 136/1993
- Data di deposito
- 1° aprile 1993
- Data di decisione
- 25 marzo 1993
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:136
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 19385
La previsione nell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della l. 24 novembre 1981, n. 689, riguardo alle violazioni alle leggi in materia di previdenza e assistenza obbligatoria gia' punite con la sola ammenda di riti differenziati per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni emesse dall'Istituto previdenziale, per le violazioni consistenti nell'omesso pagamento di contributi - per le quali va adito il pretore in funzione di giudice del lavoro (artt. 442 e segg. cod.proc.civ.) - e per le opposizioni a ordinanze-ingiunzioni, emesse dall'Ispettorato del lavoro, per violazioni non consistenti in tali omissioni ne' ad esse connesse - per le quali va invece adito il giudice ordinario (art. 22 e 23 della stessa legge n. 689) - non contrasta - come la Corte ha del resto gia' riconosciuto - con il principio di eguaglianza e con il diritto di agire e difendersi in giudizio contro gli atti della pubblica amministrazione, e neppure con il principio, ora anche richimato, dal giudice precostituito per legge. Contro quanto ha sostenuto al riguardo il giudice 'a quo', non puo' infatti dirsi che la denunciata incostituzionalita' sussista per la mancanza "di un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento tra i diversi riti esperibili e di una individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati e oggettivi", in relazione alla possibilita' che nelle suddette controversie, sia innanzi al giudice del lavoro sia innanzi al giudice ordinario, venga pregiudizialmente in questione, come nella specie, quale presupposto della contestata violazione, la stessa esistenza del rapporto di lavoro. Il principio di attrazione dell'accertamento di tale rapporto nelle funzioni del giudice specializzato per le controversie del lavoro, ammesso che esista nel senso preteso dal remittente, non e' coperto da garanzia costituzionale e d'altra parte - come la Corte di cassazione e la stessa Corte costituzionale hanno anche gia' precisato - l'accertamento (negativo o positivo) del rapporto di lavoro da parte del pretore in veste di giudice ordinario, quando l'inesistenza del rapporto sia eccepita in un processo di opposizione contro l'ingiunzione emessa dall'Ispettorato del lavoro, non pregiudica - in quanto 'res inter alios acta' - le funzioni del giudice specializzato successivamente chiamato a pronunciarsi sulla medesima eccezione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., dell'art. 35, commi secondo, terzo, quarto e settimo. della legge 24 novembre 1981, n. 689, in parte 'qua'.) - V. s. n. 433/1990, nonche' Cassazione, s. nn. 9239/1987, 2900/1985 e 6029/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Parma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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