Corte costituzionale
Ordinanza n. 119/1993
Corte cost., ord. 26 marzo 1993, n. 119
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 119/1993
- Data di deposito
- 26 marzo 1993
- Data di decisione
- 24 marzo 1993
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1993:119
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 19247
Manifesta inammissibilita' delle questioni in conseguenza di precedente sentenza con la quale la norma impugnata e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data. - S. n. 39/1993.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione, dal Pretore di Trieste con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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