Corte costituzionale

Sentenza n. 84/1992

Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/1992
Data di deposito
4 marzo 1992
Data di decisione
19 febbraio 1992
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:84

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17928

Nei giudizi di legittimita' costituzionale, una decisione di tipo additivo e', in linea di principio, consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegue necessariamente al giudizio di legittimita', si che la Corte in realta' proceda a un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata; quando invece si profili una pluralita' di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non e' ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore. - Cfr., tra le piu' recenti. S. nn. 287/1991, 202/1991, 44/1991, 25/1991, 29/1990.

Massima n. 17929

In materia di privilegi (anche in considerazione del carattere politico-economico delle scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti), l'adozione di sentenze costituzionali additive e' consentita solo quando si tratti di estendere - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la causa di prelazione a fattispecie identiche ed omogenee a quelle cui essa si riferisce; e' invece preclusa - coinvolgendo innegabilmente scelte di merito legislativo - quando si tratti di introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e la sua collocazione nel sistema di quelli preesistenti. - Per l'estensione, in via additiva, dell'ambito di un privilegio gia' esistente, v. S. n. 326/1983 (in materia di crediti risarcitori dei lavoratori dipendenti).

Massima n. 17930

La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 cod.civ., "nella parte in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli sia munito di privilegio", va dichiarata inammissibile, richiedendosi alla Corte una non consentita sentenza additiva che introduca una causa di prelazione non prevista, definendone natura e collocazione nel sistema dei privilegi gia' esistenti: cio' che - coinvolgendo scelte discrezionali - postula l'(auspicabile) intervento del legislatore. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.). - diversamente, ma con riguardo ad un privilegio gia' esistente, S. n. 326/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770, 2776 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze