Corte costituzionale
Sentenza n. 84/1992
Corte cost., sent. 4 marzo 1992, n. 84
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 84/1992
- Data di deposito
- 4 marzo 1992
- Data di decisione
- 19 febbraio 1992
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:84
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17928
Nei giudizi di legittimita' costituzionale, una decisione di tipo additivo e', in linea di principio, consentita soltanto quando la soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale, ma consegue necessariamente al giudizio di legittimita', si che la Corte in realta' proceda a un'estensione logicamente necessitata e spesso implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo in cui e' inserita la disposizione impugnata; quando invece si profili una pluralita' di soluzioni, derivanti da varie possibili valutazioni, l'intervento della Corte non e' ammissibile, spettando la relativa scelta unicamente al legislatore. - Cfr., tra le piu' recenti. S. nn. 287/1991, 202/1991, 44/1991, 25/1991, 29/1990.
Massima n. 17929
In materia di privilegi (anche in considerazione del carattere politico-economico delle scelte che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti), l'adozione di sentenze costituzionali additive e' consentita solo quando si tratti di estendere - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la causa di prelazione a fattispecie identiche ed omogenee a quelle cui essa si riferisce; e' invece preclusa - coinvolgendo innegabilmente scelte di merito legislativo - quando si tratti di introdurre, sia pur in considerazione del rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e la sua collocazione nel sistema di quelli preesistenti. - Per l'estensione, in via additiva, dell'ambito di un privilegio gia' esistente, v. S. n. 326/1983 (in materia di crediti risarcitori dei lavoratori dipendenti).
Massima n. 17930
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, 2770 e 2776 cod.civ., "nella parte in cui non prevedono che l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli sia munito di privilegio", va dichiarata inammissibile, richiedendosi alla Corte una non consentita sentenza additiva che introduca una causa di prelazione non prevista, definendone natura e collocazione nel sistema dei privilegi gia' esistenti: cio' che - coinvolgendo scelte discrezionali - postula l'(auspicabile) intervento del legislatore. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.). - diversamente, ma con riguardo ad un privilegio gia' esistente, S. n. 326/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751, 2770, 2776 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost. dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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