Corte costituzionale

Sentenza n. 455/1992

Corte cost., sent. 17 novembre 1992, n. 455

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
455/1992
Data di deposito
17 novembre 1992
Data di decisione
4 novembre 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:455

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge n. 412 del 30 dicembre 1991

Parametri

Massime

Massima n. 18921

Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 52, 53, 101 e 104 Cost., per l'esclusione, ex art. 7, comma primo, della legge n. 412 del 1991, dal beneficio della valutabilita' del servizio militare ai fini dell'anzianita' lavorativa - riconosciuta ai dipendenti del settore pubblico dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986 - di coloro che avevano prestato servizio militare prima dell'entrata in vigore di quest'ultima (30 gennaio 1987) va disattesa l'eccezione di inammissibilita' opposta dall'Avvocatura dello Stato per la ritenuta inapplicabilita' della norma censurata in quasi tutti i giudizi a 'quibus', in quanto promossi da dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, che ha natura di ente pubblico economico. Infatti - a parte i dubbi sorti sulla stessa nozione di "settore pubblico", che per alcuni comprenderebbe anche gli enti pubblici economici - la legge 17 maggio 1985, n. 210, con cui l'Azienda delle Ferrovie dello Stato e' stata trasformata nell'Ente suddetto, si e' in concreto attuata, specie per quel che attiene al rapporto di lavoro dei dipendenti, in epoca sicuramente successiva alla legge n. 958 del 1986. Inoltre i richiamati giudizi 'a quibus' vertono sulla mancata attribuzione del beneficio - oggetto dell'incidente di costituzionalita' - proprio a coloro che avevano prestato il servizio militare prima della riforma suddetta, quando l'Azienda autonoma delle Ferrovie faceva parte della pubblica amministrazione.

Massima n. 18924

Come la Corte ha piu' volte deciso, indipendentemente dalla qualifica che le abbia dato il legislatore, deve essere riconosciuto carattere interpretativo ad una legge la quale, fermo restando il testo della norma interpretata, ne chiarisca il significato normativo e privilegi una delle tante interpretazioni possibili in modo che il contenuto precettivo sia espresso dalla coesistenza di due norme, quella precedente e quella successiva che ne esplica il significato, e che rimangono entrambe in vigore. Tali caratteristiche ricorrono nell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 421, - impugnato nel caso di specie - che ha espressamente indicato i limiti temporali del beneficio (riconosciuto dall'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958) della valutabilita' del servizio militare, per i dipendenti del settore pubblico, al fine precipuo di eliminare i dubbi interpretativi sorti in ordine all'applicabilita' o meno dello stesso art. 20 ai rapporti di lavoro ancora in vita all'entrata in vigore della legge, ma riguardanti servizi militari prestati in epoca anteriore. - Sui caratteri essenziali delle leggi interpretative: S. nn. 155/1990 e 390/1990.

Massima n. 18925

E' da escludere che l'art. 7, primo comma, della legge n. 412 del 1991, con lo stabilire che il servizio militare valutabile, senza oneri di riscatto, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986, ai fini della determinazione dell'anzianita' lavorativa, e' solo quello in corso alla data di entrata in vigore di tale ultima legge, nonche' quello prestato successivamente, e non anche, invece, quello prestato in precedenza, abbia determinato una ingiustificata discriminazione fra i pubblici dipendenti destinatari della normativa, in quanto rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire particolari trattamenti di favore per i servizi prestati, nonche' i limiti temporali della concessione, specie per la necessaria considerazione degli aggravi apportati al bilancio statale. Cosi' come e' da escludere che il legislatore abbia compensato in maniera difforme il sacrificio derivante dalla prestazione del servizio militare di leva, che, peraltro, e' obbligatorio ai sensi dell'art. 52 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Massima n. 18926

La limitazione - in forza della norma interpretativa contenuta nell'art. 7, comma primo, della legge n. 412 del 1991 - della valutabilita' del servizio militare, senza oneri di riscatto - riconosciuta dall'art. 20 della legge n. 958 del 1986 in favore dei dipendenti del settore pubblico - al solo servizio militare in corso o prestato successivamente all'entrata in vigore di quest'ultima legge, con conseguente esclusione dal beneficio del servizio militare prestato in precedenza, non comporta violazione degli artt. 24, 101 e 104 della Costituzione. Il legislatore ha operato sul piano delle fonti e non ha ne' escluso ne' compresso la tutela giudiziale delle posizioni giuridiche dei soggetti titolari. Ne' risultano lesi i giudicati formatisi precedentemente, ne' sono vulnerate le attribuzioni giudiziarie, in quanto il legislatore ha agito su un piano diverso da quello del giudice. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 101 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Massima n. 18927

L'art. 53 della Costituzione riguarda i criteri di proporzionalita' che devono presiedere alle prestazioni fiscali imposte ai soggetti passivi nella fase che attiene alla provvista di fondi e non a quella della erogazione della spesa. Non si puo' dunque far richiamo ad esso per contestare la legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge n. 412 del 1991, che con norma interpretativa dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986, statuisce che il servizio militare valutabile - come dall'art. 20 e' riconosciuto - ai fini dell'anzianita' lavorativa senza oneri di riscatto per i dipendenti del settore pubblico, e' solo quello in corso, o prestato successivamente alla entrata in vigore della legge n. 958, e non quello prestato prima di tale data. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma primo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 24, 52, 53, 101, 104 della Costituzione, sollevata dai Pretori di Torino, di Napoli, di Bari, di Roma e di Brindisi nonché dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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