Corte costituzionale
Sentenza n. 399/1992
Corte cost., sent. 26 ottobre 1992, n. 399
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 399/1992
- Data di deposito
- 26 ottobre 1992
- Data di decisione
- 19 ottobre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:399
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 2, dir.n. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 25, Costituzione
- art. 2, dir.n.103, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. n. 67, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, dir. n.103, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 18749
Il rigetto, da parte del pretore, della richiesta di applicazione della pena concordata, effettuata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per ritenuta configurabilita' dell'ipotesi del reato base anziche' di quella attenuata indicata nella richiesta, presuppone una valutazione non formale ma - come gia' affermato dalla Corte in situazioni analoghe - di contenuto, circa l'idoneita' delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilita' dell'imputato, per di piu' accompagnata da una valutazione di applicabilita' di una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero. Va' percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nell'ipotesi suddetta, non prevede l'incompatibilita' del pretore a procedere al dibattimento. - Nello stesso senso, su analoga questione: S. n. 124/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere al dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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