Corte costituzionale
Sentenza n. 393/1992
Corte cost., sent. 19 ottobre 1992, n. 393
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 393/1992
- Data di deposito
- 19 ottobre 1992
- Data di decisione
- 7 ottobre 1992
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gabriele Pescatore
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:393
Norme oggetto del giudizio
- art. 81, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 16 luglio 1977
- art. 16, comma 1, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 16, comma 2, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 16, comma 3, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 16, comma 4, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 16, comma 5, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 16, comma 6, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 16, comma 9, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 2, comma 2, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 16, comma 7, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
- art. 16, comma 8, legge n. 179 del 17 febbraio 1992
Parametri
- art. 118, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 115, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 93, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 88, comma 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 18839
Ai sensi dell'art. 81, d.P.R. n. 616 del 1977, il quale, alla lett. a), attribuisce allo Stato, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale - con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale, alla tutela ambientale ed ecologica del territorio ed alla difesa del suolo - spetta allo Stato stesso la determinazione del tipo di intervento programmatico destinato ad operare su tutto il territorio nazionale e diretto a fissare le linee essenziali e gli elementi caratteristici di una nuova figura. Si tratta infatti di una normativa di principio che, in quanto fissa schemi e modelli necessari all'esplicarsi della potesta' regionale in modo unitario ed omogeneo, non puo' trovare ostacolo nella potesta' di programmazione territoriale attribuita alla Regione, alla quale, secondo quanto chiarito dalla Corte con specifico riferimento alla l. n. 142 del 1990, residuano, nel quadro della programmazione territoriale, il potere di individuare, nelle materie ad essa attribuite, il carattere unitario, nei rispettivi territori, delle relative funzioni e l'ambito di incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale condizionato da tale preventiva individuazione. - S. n. 343/1991.
Massima n. 18840
I commi primo e secondo dell'art. 16, l. n. 179 del 1992, configurano lo schema di un nuovo strumento di programmazione territoriale, denominato programma integrato di intervento - avente un carattere provvisorio (fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale) e un obiettivo plurifunzionale, riconducibile alle categorie dell'urbanistica, edilizia e ambiente - e ne delineano gli scopi, le caratteristiche e i soggetti legittimati alla formazione, senza peraltro determinarne gli obiettivi specifici che ne consentano la collocazione qualificata nel sistema degli interventi sul territorio. Tali commi, quindi, poiche' regolano materie appartenenti alla competenza dello Stato (v. massima A) non risultano lesivi delle competenze regionali in materia di urbanistica ed edilizia residenziale pubblica, anche se considerate in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 15, l. n. 142 del 1990, il quale riserva alla competenza delle regioni la determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, nonche' la disciplina dell'approvazione e del concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali di coordinamento. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 115, 117, 118, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi primo e secondo, l. 17 febbraio 1992, n. 179).
Massima n. 18841
Nei giudizi d'impugnazione di leggi statali in via principale, le Regioni, pur potendo dedurre unicamente la lesione delle proprie competenze legislative stabilite dalla Costituzione, sono legittimate ad invocare, a tal fine, anche precetti diversi da quelli contenuti nel titolo quinto della Costituzione, purche' ne colleghino la violazione all'incidenza sull'autonomia regionale. - S. nn. 343/1991, 407/1989, 961/1988.
Massima n. 18842
I commi primo e secondo dell'art. 16, l. n. 179 del 1992, per il loro carattere ricognitivo-descrittivo dello strumento del programma integrato di intervento (v. massima B) per quanto riguarda il suo oggetto, per la menzione astratta dei soggetti pubblici e privati che vi possono partecipare, e per il mancato riferimento ad azioni concrete a questi riconducibili, non configurano irrazionalita', censurabili in base all'art. 3 Cost., o elementi in contrasto con il principio del buon andamento della p.a. ovvero con la disciplina dei rapporti tra Regioni ed enti locali minori, ne', infine, con le esigenze della tutela del paesaggio, tanto piu' che la funzione di coordinamento che le disposizioni stesse evidenziano, quale nota qualificante della nuova figura, non e' per se stessa, lesiva. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 128 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi primo e secondo, l. 17 febbraio 1992, n. 179).
Massima n. 18843
I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 16, l. n. 179 del 1992, che disciplinano la nuova figura del programma integrato di intervento nell'azione e negli effetti, attribuiscono a tale strumento l'efficacia della concessione di cui all'art. 4, l. n. 10 del 1977 (comma terzo) nonche' la possibilita' di derogare sia agli strumenti urbanistici in vigore, grazie alla sola approvazione del consiglio comunale - resa particolarmente incisiva dall'operativita' della regola del silenzio-assenso da parte della Regione - (quarto comma), sia ai preesistenti limiti planovolumetrici (quinto comma) e della programmazione urbanistica pluriennale, ex art. 13 , stessa l. n. 10 del 1977 (sesto comma). Tale disciplina, oltre ad incidere sulla potesta' legislativa (art. 117, primo comma, Cost.) e sulle attribuzioni amministrative (art. 118, primo comma Cost.) delle Regioni, con violazione dell'autonomia alle stesse garantita dall'art. 115 Cost., si pone in contrasto con i principi della conformita' della concessione agli strumenti urbanistici (art. 4, primo comma, l. n. 10 del 1977) e della distinzione tra programma territoriale e legittimazione all'esecuzione dell'opera conferita con il rilascio della licenza edilizia, la quale viene cosi' a configurasi come elemento automatico della previsione programmatica. La possibilita', che ne consegue, di interventi indiscriminati sul territorio, non confortati dall'assistenza di meccanismi diversificati e di organi tecnici ed uffici competenti in base alle norme generali, con limitazioni della stessa potesta' di annullamento dell'atto concessivo, non accompagnato nella formazione e nell'azione da adeguate misure di riscontro, rendono chiara l'irrazionalita' e il contrasto con il principio di buon andamento della p.a. dei predetti commi, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 16, l. 2 febbraio 1992, n. 179, i quali, pertanto vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Massima n. 18845
La materia dell'edilizia residenziale pubblica, nella quale confluiscono attribuzioni inerenti all'urbanistica ed ai lavori pubblici d'interesse regionale, e' devoluta alla competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost. e, sulla base di tale presupposto, la normativa interposta del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riserva allo Stato la sola determinazione dei criteri di assegnazione degli alloggi (art. 88, n. 13), conferendo alle Regioni ampi poteri di programmazione e di gestione degli interventi pubblici (art. 93, primo comma), nonche' l'organizzazione del servizio, da esercitarsi in conformita' dei principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali . - v. S. nn. 16/1992, 594/1990, 1115/1988, 727/1988.
Massima n. 18846
Secondo l'interpretazione che, nel contesto generale normativo, deve essere data degli artt. 16, comma nono, e 2, comma secondo della l. n. 179 del 1992, la destinazione di parte dei finanziamenti assegnati all'edilizia residenziale pubblica ai programmi di intervento deve intendersi nel senso che la stessa dovra' o potra' essere effettuata dalle Regioni o dallo Stato, solo se detti programmi siano riferibili all'edilizia residenziale medesima; del resto, i vincoli in questione non sono incompatibili con il rispetto dell'autonomia regionale, consentendosi alle Regioni nell'ambito di una priorita' stabilita - in relazione ad interessi valutati dal legislatore nazionale di particolare rilevanza ed intensita' - margini di discrezionalita' nella distribuzione e nella gestione degli interventi, secondo scelte ad esse riservate. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale del comma nono, dell'art. 16, nonche' dell'art. 2, secondo comma, l. 17 febbraio 1992, n. 179, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 279/1991, 505/1989.
Massima n. 18847
L'attribuzione alle Regioni del potere di gestire i fondi in materia di edilizia residenziale, imponendo alle stesse di concedere i finanziamenti con priorita' a quei comuni che attuino i programmi integrati di intervento, altera irrazionalmente il principio della competenza decisoria regionale in materia (v. massima F), secondo il quale spetta all'autonomia delle Regioni medesime destinare i fondi predetti, nel loro oggetto e modalita', senza vincoli imposti dallo Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma settimo dell'art. 16, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
Massima n. 18848
Inammissibilita' della questione per mancata, adeguata proposizione di motivi dell'impugnativa. - S. nn. 49/1991, 1111/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i ricorsi indicati in epigrafe:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica);
b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dei commi ottavo e nono dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevata dalle Regioni Umbria, Toscana e Veneto, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi primo e secondo dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevata dalle regioni Umbria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 9, 97, 115, 117, 118 e 128 della Costituzione;
d) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del comma nono dell'art. 16, nonché dell'art. 2, secondo comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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