Corte costituzionale

Sentenza n. 368/1992

Corte cost., sent. 27 luglio 1992, n. 368

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
368/1992
Data di deposito
27 luglio 1992
Data di decisione
9 luglio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:368

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18701

Come la Corte ha precisato, il concetto di buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori che nell'ambito della famiglia, della dignita' personale e del sentimento morale dei giovani; tale concetto, inoltre, come tutti quelli non suscettibili di una categorica definizione, e' dotato di una relativita' storica, secondo le varie condizioni di ambiente e di cultura, che d'altronde non impedisce che il suo significato sia sufficientemente determinato. Tuttavia, considerato che il "buon costume" e' un limite che l'art. 21 Cost. contrappone alla liberta' dei singoli individui, anche riguardo ad esso vale il criterio ermeneutico - che in casi del genere l'interprete della Costituzione e lo stesso legislatore in sede di bilanciamento dei valori costituzionali attraverso le proprie scelte discrezionali, sono tenuti ad osservare - secondo cui, poiche' il di piu' di liberta' soppressa costituisce abuso, "si puo' limitare la liberta' solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla". - S. nn. 9/1965, 191/1970 e 487/1989.

Massima n. 18702

Come la Corte ha costantemente affermato, il principio di conservazione dei valori giuridici - tanto piu' in casi in cui la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale comporterebbe, quantomeno per qualche tempo, l'impunita' anche di comportamenti che il legislatore considera inequivocabilmente come illeciti penali - impone il mantenimento in vita di una norma di legge quando a questa possa essere riconosciuto almeno un significato conforme a Costituzione. La soluzione contraria si impone soltanto nelle ipotesi in cui il tentativo di adeguare il significato di norme incriminatrici ai precetti costituzionali dia luogo a una vaghezza e indeterminatezza tali da impedire logicamente di poter discernere il confine fra il lecito e l'illecito penale. (Principi affermati riguardo alla interpretazione di norma dell'art. 528 cod.pen., cui si riferisce la seguente massima D). - Riguardo alla praticabilita' e al fondamento dell'interpretazione adeguatrice: O. nn. 279/1990, 356/1990 e 362/1990 e S. n. 559/1990; riguardo ad ipotesi di non praticabilita' dell'interpretazione adeguatrice in materia penale: S. n. 120/1968.

Massima n. 18703

Il limite del buon costume di cui all'art. 21 u.c. Cost., e' diretto a significare un valore riferibile alla collettivita' in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali indispensabili, in un dato momento storico, ad assicurare, in relazione ai contenuti morali e alle modalita' di espressione del costume sessuale, una convivenza sociale conforme ai principi costituzionali della tutela della dignita' umana e del rispetto reciproco tra le persone; da cio' deriva che l'osceno, come anche affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, attinge il limite all'antigiuridicita' penale solo quando sia destinato a raggiungere la percezione della collettivita'. Di conseguenza ove, come nel caso, il giudice debba fare applicazione dell'art. 528 c.p. (che punisce chiunque detiene scritti disegni, immagini o altri oggetti osceni) deve tener presente che la misura di illiceita' dell'osceno e' data dalla capacita' offensiva del fatto verso gli altri, capacita' che deve ritenersi insussistente nelle ipotesi (come quella del caso di specie) in cui l'accesso alle immagini pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato solo alle persone adulte che ne facciano richiesta. Cosi' interpretata la norma (v. massima C) viene meno la censura di violazione dell'art. 21 Cost., formulata in base all'assunto che anche nella suddetta ipotesi la detenzione di disegni, immagini e oggetti osceni avrebbe potuto considerarsi illecito penale, risultando di conseguenza assorbiti - in quanto basati sullo stesso errato presupposto - gli altri motivi di incostituzionalita' dedotti in riferimento agli art. 27, terzo comma, Cost., nonche' al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 528 cod. pen. sollevate in riferimento agli artt. 21 e 27, terzo comma, Cost., nonche' al combinato disposto degli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di Macerata - Sezione distaccata di Civitanova Marche, nei confronti dell'art. 528 del codice penale, nella parte in cui punisce chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, detiene scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, per violazione dell'art. 21, dell'art. 27, terzo comma, nonché del combinato disposto formato dagli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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