Corte costituzionale
Sentenza n. 301/1992
Corte cost., sent. 24 giugno 1992, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 301/1992
- Data di deposito
- 24 giugno 1992
- Data di decisione
- 15 giugno 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:301
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 5, legge della Regione Emilia Romagna n. 16 del 17 maggio 1986
Parametri
Massime
Massima n. 18555
L'accertamento dell'idoneita' tecnica degli impianti come unico limite opponibile ai fini del rinnovo delle concessioni relative ai distributori di carburante e' stato espressamente enunciato nell'art. 17, d.P.R. n. 1269 del 1971 - fonte regolamentare e non primaria - ma e' stato superato dalla successiva normativa statale di cui al d.P.R. n. 616 del 1977, il quale all'art. 52, primo comma, lett. a), nel delegare alle regioni le funzioni in tema di distribuzione di carburanti, ha richiamato in generale, come disciplina di riferimento, il "quadro degli indirizzi determinati dal Governo", in concreto adottati mediante i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 1978, n. 2 e 31 dicembre 1982, attuativi dei piani energetici nazionali approvati dal CIPE, rispettivamente, in data 23 dicembre 1977 e 4 dicembre 1981.
Massima n. 18556
Il riferimento al carattere "marginale" dell'impianto "sotto il profilo della produttivita'", quale limite al rinnovo delle concessioni comunali relative ai distributori di carburante liquido, previsto dalla legge della regione Emilia-Romagna n. 16 del 1986, non travalica l'ambito delle competenze regionali, trovando adeguata giustificazione nelle direttive emanate dal Governo - ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977, (v. massima A) - nelle quali il criterio della idoneita' tecnica delle attrezzature degli impianti risulta affiancato da altri criteri riferiti alla razionalizzazione della rete di distribuzione e alla produttivita' degli impianti stessi ed e' sancito in particolare (art. 3, d.P.C.M. 31 dicembre 1982) l'obbligo per le regioni di approvare un piano di razionalizzazione della rete distributiva finalizzato alla "riduzione del costo di distribuzione attraverso la individuazione di una tipologia ottimale delle strutture", nonche' ad una "adeguata produttivita' del sistema mediante il raggiungimento di livelli di erogato medio europeo". (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quinto comma, l. regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16).
Massima n. 18557
La norma regionale che individua come impedimento al rinnovo delle concessioni comunali relative ai distributori di carburante liquido, la scarsa produttivita' accertata nei confronti di determinati impianti qualificati come "marginali", persegue palesemente il fine di razionalizzare la rete distributiva - onde favorire anche una riduzione dei costi connessi alla distribuzione - che risulta conforme ai criteri della ragionevolezza e costituisce sul piano dell'utilita' sociale, una giustificazione adeguata al limite apposto alla liberta' di iniziativa privata. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quinto comma, l. regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16).
Massima n. 18558
Come la Corte ha gia' avuto modo di sottolineare, la legislazione regionale non trova la sua caratterizzazione nei criteri materiali della generalita' e dell'astrattezza, ma puo' anche manifestarsi, nel rispetto del principio di ragionevolezza, attraverso disposizioni di contenuto concreto e particolare. (Per una applicazione del principio, v. appresso massima E). - S. nn. 331/1988 e 190/1986.
Massima n. 18559
La diretta individuazione da parte di norma regionale, mediante una tabella allegata, degli impianti considerati "marginali" sotto il profilo della produttivita', per i quali e' stabilito il divieto di rinnovo delle concessioni comunali, non preclude all'interessato di richiedere davanti al T.A.R. l'annullamento degli atti amministrativi adottati - dall'autorita' comunale - in attuazione della norma stessa ne' il contenuto concreto del predetto elenco puo' costituire motivo di illegittimita' (v. massima D). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, quinto comma, l. regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 16, quinto comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n.16 (Piano regionale per la rete di distribuzione di carburanti per autotrazione e funzioni amministrative), con riferimento agli artt. 3, 24, 41, 113, 117 e 118 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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