Corte costituzionale

Sentenza n. 254/1992

Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
254/1992
Data di deposito
3 giugno 1992
Data di decisione
18 maggio 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:254

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18417

Principio guida del nuovo codice di procedura penale e' quello dell'oralita', contemperato, pero', dall'esigenza, rinvenibile in varie disposizioni, di evitare, nei limiti e alle condizioni di volta in volta indicate, la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede. Conforme a tale principio il legislatore delegato ha previsto (art. 513 cod. proc. pen.) la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dall'imputato, qualora questi, a dibattimento, sia contumace, assente, ovvero "si rifiuti di sottoporsi all'esame", intendendo cosi' comprendere nei casi di sopravvenuta impossibilita' di ripetizione dell'atto (di cui alla direttiva n. 76 della legge-delega) anche l'"indisponibilita' dello stesso imputato all'esame".

Massima n. 18418

Il nuovo codice di procedura penale, in tema di connessione di procedimenti, ha una disciplina rigorosamente ispirata al 'favor' per la separatezza degli stessi, ritenuta utile soprattutto al fine di una maggiore speditezza ed economia processuale. Tale scelta del legislatore, pero', non deve, per rispetto al principio di ragionevolezza, avere influenza alcuna sul regime probatorio degli atti processuali, onde evitare conseguenze a volte determinanti ai fini della decisione.

Massima n. 18419

Il silenzio dell'art. 513, secondo comma, cod. proc. pen. circa i poteri del giudice nel caso in cui le persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., ossia gli imputati in un procedimento connesso, nei confronti dei quali si procede o si e' proceduto separatamente, e gli imputati di un reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede, anche se presenti al dibattimento, si avvalgano della facolta' di non rispondere, va inteso nel senso che sia precluso al giudice di disporre, in detta ipotesi, la lettura delle dichiarazioni degli stessi precedentemente rese. Al riguardo - nonostante il contrario avviso dell'Avvocatura dello Stato - e' decisivo il rilievo che tale interpretazione "restrittiva", oltre ad essere accolta dai giudici 'a quibus', risulta confermata non solo da vari altri giudici di merito, ma anche, soprattutto, da recenti pronunzie della Corte di cassazione.

Massima n. 18420

E' in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza che mentre, nell'art. 513, primo comma, cod. proc. pen., il giudice puo' disporre, a richiesta di parte (v. massima A) nel dibattimento, la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni dell'imputato non solo se questi e' contumace o e' assente, ma anche "se si rifiuta di sottoporsi all'esame", nello stesso art. 513, al secondo comma, non si consenta di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese, al pubblico ministero o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, dalle "persone indicate nell'art. 210" (persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente, ovvero imputate di un reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede) qualora queste, comparse, si avvalgano della facolta' di non rispondere. E' fuori di dubbio, infatti, l'intenzione del legislatore di attribuire anche alle dichiarazioni di tali persone il rango di "prove", sia pure soggette a particolari criteri di valutazione (art. 192, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.). In particolare, poi, e' palesemente irragionevole che per effetto della norma in questione le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalle persone imputate in un processo connesso o collegato, siano o no leggibili in dibattimento e utilizzabili ai fini della decisione a seconda che nei loro confronti si proceda in un unico processo cumulativo ovvero separatamente, e cio' tanto piu' in quanto la separazione dei procedimenti discende, nella gran parte dei casi, da scelte o valutazioni contingenti di natura strettamente processuale, se non da eventi del tutto casuali. Pertanto - assorbiti gli ulteriori profili dedotti - l'art. 513, secondo comma, cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, quando queste si avvalgano della facolta' di non rispondere.

Massima n. 18421

Nel prescrivere "una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui e' sopravvenuta una assoluta impossibilita' di ripetizione" l'art. 2, n. 76, della legge di delega n. 81 del 1987, ha lasciato un'ampia sfera di discrezionalita' al legislatore delegato. D'altra parte - contro quanto prospettato dal giudice 'a quo' - non puo' in alcun modo essere ricondotta a tale direttiva la disparita' di trattamento - riconosciuta irragionevole - introdotta nel secondo comma dell'art. 513 cod, proc. pen. (v. massima D) riguardo alla leggibilita' in dibattimento e alla utilizzabilita' ai fini della decisione, in caso di rifiuto di sottoporsi all'esame, delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati nello stesso processo, per i quali la lettura e' ammessa e dagli imputati in procedimento connesso nei confronti dei quali si e' proceduto o si procede separatamente, o di un reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede, per i quali la lettura delle precedenti dichiarazioni e' invece preclusa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 28 giugno 1991 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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