Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1992

Corte cost., sent. 22 aprile 1992, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/1992
Data di deposito
22 aprile 1992
Data di decisione
13 aprile 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960
  • art. 14, comma 4, n.4, legge n. 210 del 17 maggio 1985
  • art. 8, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960
  • art. 1, comma 4, legge n. 1369 del 23 ottobre 1960

Parametri

Massime

Massima n. 18444

L'art. 14, comma quarto, n. 4, della L. 17 maggio 1985, n. 210 - secondo cui il reclutamento del personale stabile dell'Ente "Ferrovie dello Stato" deve sempre avvenire mediante procedure concorsuali pubbliche - ha soltanto il valore di norma di organizzazione interna senza incidenza nei rapporti con i terzi, talche' esso non determina (ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. civ.) l'inapplicabilita' al suddetto ente pubblico economico dell'art. 1, comma quinto, L. n. 1369 del 1960, il quale sanziona l'inosservanza del divieto di intermediazione nelle prestazioni lavorative prevedendo la automatica costituzione di rapporti di lavoro diretti con l'interponente. Conseguentemente, va respinta l'eccezione di inammissibilita' della questione di costituzionalita' relativa al medesimo art. 1, comma quinto, formulata dall'Avvocatura dello Stato assumendo l'inapplicabilita' di esso al suddetto ente, per incompatibilita' con l'art. 14, L. n. 210, cit..

Massima n. 18445

L'insufficiente motivazione nell'ordinanza di rimessione in ordine alla denunciata violazione di un parametro rende inammissibile la questione di costituzionalita' sollevata in relazione ad esso. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 1, commi quarto e quinto, e 8, della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento all'art. 97 Cost.).

Massima n. 18446

L'applicabilita' all'Ente Ferrovie dello Stato, con effetto dal 5 febbraio 1988, dell'art. 1, commi quarto e quinto, della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, non viola l'art. 3 Cost., ne' sotto il profilo del principio di eguaglianza, perche' la posizione dei lavoratori utilizzati dall'Ente in violazione del divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro non e' confrontabile con quella dei lavoratori assunti direttamente dall'Ente mediante pubblico concorso; ne' sotto il profilo del principio di razionalita', perche' la possibilita' che la norma fornisca un comodo espediente per assunzioni di lavoro elusive del requisito del pubblico concorso puo' concretarsi, in contrasto con la 'ratio' normativa, solo per il tramite di un comportamento illecito (e quindi sanzionabile anche in via di responsabilita' patrimoniale) dei dirigenti preposti alla gestione del personale dell'Ente. (Non fondatezza, in relazione al periodo successivo al 5 febbraio 1988, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. n. 1369 cit., in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 18447

L'applicabilita' all'Ente Ferrovie dello Stato, con effetto dal 5 febbraio 1988, dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, non viola affatto l'art. 4 Cost., dal momento che scopo delle norme denunciate e' una piu' forte tutela del diritto al lavoro dei lavoratori assunti dall'intermediario in violazione dei divieto di appalto di mano d'opera. (Non fondatezza, in relazione al periodo successivo al 5 febbraio 1988, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. n. 1369 cit., in riferimento all'art. 4 Cost.).

Massima n. 18448

Anche ad ammettere che, in ragione dei finanziamenti statali previsti dall'art. 17 della legge istitutiva (n. 210 del 1985), il nuovo Ente Ferrovie dello Stato debba intendersi incluso nel settore pubblico allargato al medesimo titolo della cessata Azienda autonoma, il richiamo all'art. 81 Cost. per censurare l'applicabilita' all'Ente medesimo dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, e' pur sempre inappropriato, giacche' il censurato onere finanziario - lungi dal costituire una spesa programmata senza copertura finanziaria - sopraggiunge per effetto dell'accertata violazione di un divieto di legge (qual'e' quello di appalto di mano d'opera) e in applicazione della sanzione (costituzione 'ex lege' di rapporti di lavoro con l'appaltante) prevista dalla legge stessa. (Non fondatezza, in relazione al periodo successivo al 5 febbraio 1988, della questione di costituzionalita' dell'art. 1, commi quarto e quinto, L. n. 1369 cit., in riferimento all'art. 81 Cost.).

Massima n. 18449

Alla cessata Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - fino alla data in cui ad essa e' succeduto l'Ente istituito dalla legge n. 251 del 1985 - doveva ritenersi applicabile soltanto il divieto di appalto di mano d'opera e non anche la sanzione automatica della costituzione 'ex lege' di rapporti di lavoro diretti con l'appaltante, atteso che detta sanzione - diversamente dal divieto - non e' contemplata dal regolamento adottato il d.P.R. n. 1192 del 1961, e che quest'ultimo, lungi dall'essere regolamento di mera esecuzione, costituisce la fonte cui l'art. 8, comma secondo, della L. n. 1369, rimette in via esclusiva la disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome dello Stato. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - in relazione al periodo anteriore al 5 febbraio 1988 - della questione di costituzionalita' degli artt. 1, commi quarto e quinto, e 8, L. 23 ottobre 1960, n. 1369, in riferimento agli artt. 3, 4 e 81 Cost.). - Sulla natura regolamentare del d.P.R. n. 1192 del 1961, v. S. n. 205/1981.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara, in relazione al periodo anteriore al 5 febbraio 1988, non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 8 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 81 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la medesima questione in relazione al periodo successivo al 5 febbraio 1988;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 8 della legge sopra citata, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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