Corte costituzionale

Sentenza n. 186/1992

Corte cost., sent. 22 aprile 1992, n. 186

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
186/1992
Data di deposito
22 aprile 1992
Data di decisione
13 aprile 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:186

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18201

Perche' persista l'incompatibilita' a giudicare non e' sufficiente la pregressa mera conoscenza degli atti, ma occorre che il giudice abbia operato una valutazione di merito circa l'idoneita' delle risultanze delle indagini a fondare il giudizio di responsabilita' dell'imputato. Di conseguenza, dato che il rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata per uno dei coimputati dello stesso reato comporta da parte del giudice una valutazione negativa circa l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129, cod.proc.pen. e circa la congruenza alle suddette risultanze della qualificazione giuridica del fatto e/o delle circostanze ritenute nella richiesta (nel caso di specie, il rigetto concerneva appunto la qualificazione giuridica del fatto), va dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ex art. 444 cod.proc.pen. - v. anche S. n. 124/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 313 del 1992.

Massima n. 18202

L'incompatibilita' a giudicare per pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari e le valutazioni effettuate e' circoscritta ai casi di duplicita' del giudizio di merito sullo stesso oggetto, che pero' presuppone una identita' della "res iudicanda". In mancanza di tale condizione e' quindi da escludere che le incompatibilita' a celebrare il giudizio nei confronti di uno dei coimputati di concorso negli stessi reati, debba essere prevista per il giudice che abbia emesso, previa separazione dei processi, una sentenza di applicazione della pena concordata ex art. 444 cod.proc.pen. nei confronti dell'altro imputato. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. in parte qua). - v. anche S. n. 124/1992.

Massima n. 18203

La mera conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero non e', di per se stessa, ragione sufficiente a radicare l'incompatibilita' al giudizio, essendo, invece, necessario a tal fine l'aver effettuato delle valutazioni di merito. Non puo' percio' sostenersi che la incompatibilita' a giudicare debba essere prevista per il pretore che, quale giudice per le indagini preliminari, abbia respinto la richiesta di giudizio abbreviato - avanzata, nella specie, da uno dei tre imputati - per la ritenuta impossibilita' di decidere allo stato degli atti, poiche' tale valutazione comporta una decisione di natura meramente processuale, e per cio' stesso inidonea a dar luogo ad un "pre-giudizio" rispetto alla decisione di merito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., sollevata in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 2, legge 16 febbraio 1987, n. 81). - v. S. n. 124/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione dal Tribunale di Bari con ordinanza del 10 ottobre 1991;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Urbino con ordinanza del 3 ottobre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 13 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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