Corte costituzionale
Sentenza n. 133/1992
Corte cost., sent. 27 marzo 1992, n. 133
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 133/1992
- Data di deposito
- 27 marzo 1992
- Data di decisione
- 16 marzo 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Granata
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:133
Norme oggetto del giudizio
- art. 71, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 78, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 72-quater, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- art. 72, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
- legge n. 162 del 26 giugno 1990
- art. 82-bis, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 80, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990
Parametri
Massime
Massima n. 18290
Le questioni di legittimita' costituzionale gia' delibate dalla Corte costituzionale vanno trattate in camera di consiglio anche se vi sia costituzione della parte privata. (Fattispecie relativa alla questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. n. 309/1990, recante nuove disposizioni in materia di stupefacenti, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 333/1991.
Massima n. 18291
Deve esser respinta la richiesta dell'Avvocatura dello Stato di restituzione degli atti al giudice rimettente dal momento che le modifiche apportate dal d.l. 8 agosto 1991, n. 247, convertito in l. 5 ottobre 1991, n. 314, hanno riguardato la disciplina dell'arresto in flagranza e non incidono, percio', sugli aspetti sostanziali della normativa sulle sostanze stupefacenti censurati dai giudici rimettenti.
Massima n. 18292
La coscienza della antigiuridicita' della condotta, attenendo al precetto normativo e non gia' al giudizio di disvalore ad esso sotteso che e' espressione della scelta di politica criminale effettuata dal legislatore, si risolve, nella conoscibilita' del precetto penale da parte del soggetto agente, con la precisazione che anche in relazione a reati sforniti di disvalore sociale deve ritenersi che l'agente versi in rimproverabile ignoranza della legge penale quando la mancata previsione della illiceita' derivi dalla violazione degli obblighi di informazione della vigente normativa che siano alla base di ogni civile convivenza; deve percio' escludersi che il discrimine fra detenzione di stupefacenti lecita o illecita, correlato ad una misura normativamente predeterminata invece che al fabbisogno personale del soggetto, sia in contrasto con i principi della personalita' della responsabilita' penale e con quello della funzione rieducativa della pena in conseguenza del fatto che il soggetto agente non sarebbe in condizione di percepire l'antigiuridicita' della propria condotta. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla l. 26 giugno 1990, n. 162 e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, primo e terzo comma Cost.). - Sull'ignoranza della legge penale v. S. n. 364/1988.
Massima n. 18322
Come gia' affermato, l'eventuale errore dell'agente nell'apprezzamento della quantita' di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente detenuta non e' privo di rilevanza perche', al fine dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo, e' necessario che egli sia consapevole di detenere (per uso personale) una quantita' totale di sostanza stupefacente tale che contenga il relativo principio attivo in misura superiore a quella tabellata nel decreto ministeriale; non puo' farsi discendere, quindi, un constrasto con i principi della funzione rieducativa della pena e della personalita' della responsabilita' penale, dal fatto che il soggetto agente si troverebbe nella impossibilita' di conoscere la quantita' di principio attivo contenuta nella sostanza stupefacente detenuta, data la loro variabilita' nelle singole dosi "da strada". (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, l. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dalla l. 26 giugno 1990, n. 162, e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27, commi primo e terzo, Cost.). - Sulla necessita' della cosapevolezza da parte del'agente di detenere quantita' di stupefacente in misura superiore alla d.m.g. v. S. n. 333/1991.
Massima n. 18324
L'aver riservato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a quei tossicodipendenti che si sottopongono ad un programma terapeutico, risponde alla finalita' dell'istituto - volta al recupero di tossicodipendenti che abbiano dimostrato di volersi sottrarre al giogo della droga - e non e' censurabile sotto il profilo della disparita' di trattamento, ne' in ragione del tipo di sostanza stupefacente che ha indotto lo stato di tossicodipendenza, dal momento che l'impugnato art. 90, t.u. 9 ottobre 1990, n. 309 non contiene in proposito alcuna limitazione, ne' in ragione del fatto che tale beneficio non sarebbe usufruibile dal consumatore occasionale (che non avrebbe ragione di sottoporsi ad alcun programma terapeutico, non essendo ad esso necessario) poiche' le due categorie di assuntori di stupefacenti messe a raffronto presentano evidenti elementi di diversita', che giustificano la differente disciplina prevista. Pur non confliggendo la disciplina differenziata con il canone costituzionale della uguaglianza di trattamento, nel quadro della globale verifica degli effetti della l. n. 162/1990, e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore la eventuale verificazione dell'opportunita' di introdurre una parallela misura in favore del mero tossicofilo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82 bis, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e corrispondente all'art. 90 t.u. 9 ottobre 1990, n. 809, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Massima n. 18325
Questione gia' dichiarata infondata sul rilievo che le incriminazioni di pericolo presunto non sono di per se' incompatibili con il dettato costituzionale ove, come nel caso, non siano irrazionali o arbitrarie. - Sulla medesima questione v. S. n. 333/1991.
Massima n. 18326
Questione gia' dichiarata infondata sul rilievo che le fattispecie messe a raffronto della detenzione e dello spaccio di stupefacenti aventi ad oggeto quantita' eccedenti la dose media giornaliera non sono affatto entrambe al limite minimo della soglia di punibilita' atteso che lo spaccio, essendo sanzionato anche se relativo a quantita' inferiore alla d.m.g., non rappresenta la condotta di minor disvalore penale destinata all'applicazione del minimo della pena. - S. n. 333/1991.
Massima n. 18327
Questione gia' dichiarata infondata sul rilievo che non puo' dirsi violato il principio della necessaria offensivita' del reato poiche' l'offensivita' e' da ritenersi implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore, scelta che nel caso non appare ne' arbitraria ne' irrazionale. - S. n. 353/1991.
Massima n. 18328
Questione gia' dichiarata infondata sul rilievo della compatibilita' degli impugnati artt. 73, 75 e 78, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, all'obbligo della riserva di legge, essendo sufficientemente determinato dalla norma primaria il precetto penalmente sanzianto mentre, in funzione di mera integrazione dello stesso, e' demandato al Ministro della sanita' l'esercizio di una discrezionalita' puramente tecnica, senza che sia consentita alcuna valutazione in chiave di prevenzione e repressione. - S. n. 333/1991
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 bis della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondente all'art. 90 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso con l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevata in relazione all'art. 27, primo e terzo comma, della Costituzione dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
c) Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevate in relazione agli artt. 3, 13 e 25 della Costituzione dal tribunale di Roma, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, dal tribunale di Torino, dal Tribunale di Sassari, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Campobasso, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Crotone con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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