Art. 78 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) Quantificazione delle sostanze

Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49.

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