Corte costituzionale

Sentenza n. 124/1992

Corte cost., sent. 25 marzo 1992, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/1992
Data di deposito
25 marzo 1992
Data di decisione
16 marzo 1992
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:124

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18168

Questione concernente norma gia' dichiarata, in parte qua, costituzionalmente illegittima. - S. n. 502/1991.

Massima n. 18169

Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 401/1991 e 502/1991.

Massima n. 18170

Non comporta violazione dei principi della soggezione del giudice soltanto alla legge e della precostituzione del giudice rispetto all'oggetto del giudizio, la mancata previsione, nell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., dell'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare, del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, stesso codice. L'incompatibilita' del giudice ha infatti come esclusivo termine di riferimento il "giudizio" vero e proprio, cioe' l'accertamento di merito sulla responsabilita' dell'imputato, mentre nell'ipotesi in questione il termine di riferimento, rispetto alla valutazione compiuta con l'ordine di formulare l'imputazione, non e' la decisione di merito, ma la valutazione conclusiva dell'udienza preliminare, e cioe' un'ulteriore decisione processuale, finalizzata ad accertare la legittimita' della domanda di giudizio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25 e 101 Cost., dell'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen., in parte qua). - Sulla natura della decisione dell'udienza preliminare: S. nn. 64/1991 e 101/1991.

Massima n. 18171

Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 502/1991 e ord. n. 516/1991.

Massima n. 18172

La mancata previsione dell'incompatibilita' a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice che abbia conosciuto gli atti delle indagini preliminari in sede di riesame (art. 309) o di impugnazione (art. 310) di provvedimenti che dispongono misure coercitive, non da' luogo a violazione dell'art. 101 Cost.. A minare l'imparzialita' del giudizio sulla responsabilita' dell'imputato non vale infatti ne' la mera conoscenza dei suddetti atti, ne' l'assunzione di provvedimenti sulla liberta' personale, compresi quelli concernenti il riesame o l'appello, dato che questi comportano, non un giudizio sul merito della "res iudicanda" ma una valutazione, puramente indiziaria, che mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che legittimano la provvisoria restrizione di tale liberta'. Conseguentemente tale situazione e' diversa da quelle che comportano l'incompatibilita' in base all'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. e, pertanto, non sussiste neppure la violazione dell'art. 3 Cost. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del citato art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia partecipato al riesame od all'appello avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli artt. 309 e 310 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 101 e 3 della Costituzione). - Su questione posta, riguardo alla medesima norma, negli stessi termini, anche se in riferimento all'art. 25 Cost., v. massima D.

Massima n. 18173

Il rigetto da parte del G.I.P. della richiesta di applicazione della pena per la ritenuta insussistenza di circostanze attenuanti incluse nell'accordo delle parti, presuppone una valutazione di merito concernente sia l'inesistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sia la congruenza del reato, oggetto della richiesta, alle risultanze delle indagini preliminari. A tali valutazioni si aggiunge quella, pure di merito, sull'insussistenza delle circostanze attenuanti ipotizzate. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza dibattimentale, del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilita' di circostanze attenuanti. - V. per questioni analoghe le sent. nn. 496/1990 e 502/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova con ordinanza del 29 maggio 1991 (r.o. n. 604/1991);

dichiara la manifesta infondatezza della medesima questione sub 2, sollevata con la predetta ordinanza in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale - sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione dai Pretori di Cagliari (sez. distaccata di Sinnai) e di Salerno (sez. distaccata di San Cipriano Picentino) con ordinanze del 3 maggio e 11 luglio 1991 (r.o. nn. 637 e 665/1991);

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del citato art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia partecipato al riesame od all'appello avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva ai sensi degli artt. 309 e 310 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con ordinanza del 24 giugno 1991 (r.o. n. 617/1991).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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