Corte costituzionale
Ordinanza n. 71/1992
Corte cost., ord. 24 febbraio 1992, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 71/1992
- Data di deposito
- 24 febbraio 1992
- Data di decisione
- 5 febbraio 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- BORZELLINO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:71
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18005
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 254/1991, 13/1992, 15/1992.
Massima n. 18006
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce del nuovo quadro normativo emergente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Massima n. 18007
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione (sollevata nei confronti dell'art. 431 cod.proc.pen., ma sul presupposto della ritenuta "equivocita'" della disposizione dell'art. 160 stesso codice circa il termine di efficacia del decreto di irreperibilita' emesso dal giudice delle indagini preliminari) alla luce del quadro normativo emergente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 160, primo comma, e 431 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
Il presidente: BORZELLINO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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