Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1992

Corte cost., ord. 24 febbraio 1992, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
71/1992
Data di deposito
24 febbraio 1992
Data di decisione
5 febbraio 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
BORZELLINO
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:71

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18005

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991, 254/1991, 13/1992, 15/1992.

Massima n. 18006

Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della prospettata questione alla luce del nuovo quadro normativo emergente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Massima n. 18007

Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione (sollevata nei confronti dell'art. 431 cod.proc.pen., ma sul presupposto della ritenuta "equivocita'" della disposizione dell'art. 160 stesso codice circa il termine di efficacia del decreto di irreperibilita' emesso dal giudice delle indagini preliminari) alla luce del quadro normativo emergente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 160, primo comma, e 431 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze