Corte costituzionale
Ordinanza n. 447/1992
Corte cost., ord. 13 novembre 1992, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 447/1992
- Data di deposito
- 13 novembre 1992
- Data di decisione
- 2 novembre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:447
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 237 del 20 marzo 1992
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 14 del 21 gennaio 1992
- art. 6, comma 7, legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 293 del 20 maggio 1992
- decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 19098
Manifesta inammissibilita' della questione, secondo consolidata giurisprudenza, per la sopravvenuta decadenza, in quanto non convertiti nei termini, dei decreti-legge impugnati. - sulla inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale vertenti su decreti-legge non convertiti, da ultimo v. O. n. 390/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dai Tribunali di Genova, Ravenna e Treviso, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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