Corte costituzionale

Ordinanza n. 447/1992

Corte cost., ord. 13 novembre 1992, n. 447

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
447/1992
Data di deposito
13 novembre 1992
Data di decisione
2 novembre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:447

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 237 del 20 marzo 1992
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 14 del 21 gennaio 1992
  • art. 6, comma 7, legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 293 del 20 maggio 1992
  • decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 19098

Manifesta inammissibilita' della questione, secondo consolidata giurisprudenza, per la sopravvenuta decadenza, in quanto non convertiti nei termini, dei decreti-legge impugnati. - sulla inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale vertenti su decreti-legge non convertiti, da ultimo v. O. n. 390/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dai Tribunali di Genova, Ravenna e Treviso, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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