Corte costituzionale

Ordinanza n. 433/1992

Corte cost., ord. 10 novembre 1992, n. 433

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
433/1992
Data di deposito
10 novembre 1992
Data di decisione
23 ottobre 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:433

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 7, comb.disp., decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • art. 4, comma 1, decreto-legge n. 14 del 21 gennaio 1992
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 18889

Manifesta inammissibilita' della questione per mancata conversione in legge, entro i termini, dell'impugnato d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 (interpretativo dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con mod. in l. n. 638 del 1983) e per la decadenza in cui lo stesso e' conseguentemente incorso ( al pari dei successivi decreti-legge nn. 237, 293 e 345 del 1992, riproduttivi della norma censurata e anch'essi non convertiti). - sulla questione: S. n. 418/1991. - per la inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale sui decreti-legge non convertiti, da ultimo: O. n. 390/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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