Corte costituzionale
Ordinanza n. 433/1992
Corte cost., ord. 10 novembre 1992, n. 433
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 433/1992
- Data di deposito
- 10 novembre 1992
- Data di decisione
- 23 ottobre 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:433
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 7, comb.disp., decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 4, comma 1, decreto-legge n. 14 del 21 gennaio 1992
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 18889
Manifesta inammissibilita' della questione per mancata conversione in legge, entro i termini, dell'impugnato d.l. 21 gennaio 1992, n. 14 (interpretativo dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983, conv. con mod. in l. n. 638 del 1983) e per la decadenza in cui lo stesso e' conseguentemente incorso ( al pari dei successivi decreti-legge nn. 237, 293 e 345 del 1992, riproduttivi della norma censurata e anch'essi non convertiti). - sulla questione: S. n. 418/1991. - per la inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale sui decreti-legge non convertiti, da ultimo: O. n. 390/1992.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, settimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 77, secondo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Genova, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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