Corte costituzionale
Ordinanza n. 390/1992
Corte cost., ord. 30 luglio 1992, n. 390
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 390/1992
- Data di deposito
- 30 luglio 1992
- Data di decisione
- 21 luglio 1992
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:390
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, decreto-legge n. 195 del 1° marzo 1992
- art. 10, comma 2, decreto-legge n. 195 del 1° marzo 1992
Parametri
Massime
Massima n. 18573
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto proposta avverso decreto-legge non convertito in legge entro i termini previsti. - V. da ultimo O. n. 165/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 115, 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana, dalla Regione Puglia, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze