Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/1992

Corte cost., ord. 30 luglio 1992, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
390/1992
Data di deposito
30 luglio 1992
Data di decisione
21 luglio 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:390

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto-legge n. 195 del 1° marzo 1992
  • art. 10, comma 2, decreto-legge n. 195 del 1° marzo 1992

Parametri

Massime

Massima n. 18573

Manifesta inammissibilita' della questione in quanto proposta avverso decreto-legge non convertito in legge entro i termini previsti. - V. da ultimo O. n. 165/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 10, secondo comma, seconda parte, del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative ed altre disposizioni urgenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 115, 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana, dalla Regione Puglia, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze