Corte costituzionale

Ordinanza n. 171/1992

Corte cost., ord. 8 aprile 1992, n. 171

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
171/1992
Data di deposito
8 aprile 1992
Data di decisione
30 marzo 1992
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:171

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18227

Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 24/1991.

Massima n. 18228

Questione che non ha piu' ragion d'essere a seguito della caducazione per incostituzionalita' del divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. - Conforme: S. n. 24/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 195, quarto comma, del codice di procedura penale, e 2, n. 31, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con l'ordinanza in epigrafe, norme già dichiarate illegittime (la seconda nella parte indicata in motivazione) con sentenza n. 24 del 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze