Corte costituzionale

Ordinanza n. 163/1992

Corte cost., ord. 3 aprile 1992, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
163/1992
Data di deposito
3 aprile 1992
Data di decisione
2 aprile 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:163

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18330

La scelta operata dalla legge delega concernente l'inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, non e' in se' irragionevole, ne' l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravita' di essi, determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee; ne', infine, e' irragionevole che la riduzione di pena, collegata al rito abbreviato, sia esclusa per quei reati per i quali tale riduzione non sia calcolabile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, dir. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale in relazione all'art. 3 Cost.). - V., in merito alla possibilita' di riduzione di pena, le sent. nn. 277/1990, 176/1991 e 92/1992.

Massima n. 18361

Il ritenere che l'ammissibilita' o meno del rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena dipendono dall'applicabilita' in "astratto", e non in "concreto", dalla pena dell'ergastolo - e, quindi, dalla configurazione del reato fornita dal pubblico ministero all'atto della formulazione dell'imputazione, si basa sull'erroneo presupposto che al G.I.P. sia dato, in sede di verifica dell'ammissibilita' di tale rito, un potere di apprezzamento dei fatti materiali dai quali puo' emergere una diversa qualificazione giuridica della fattispecie criminosa, mentre lo stesso puo' solo verificare che ne sussistano i presupposti, vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con l'ergastolo, che vi sia la richiesta dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e la decidibilita' allo stato degli atti. La valutazione definitiva, in ordine all'applicabilita' di detto rito, spetta invece al giudice del dibattimento, il che comporta anche il potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano il beneficio della riduzione della pena. Conseguentemente sono da escludersi le violazioni degli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., in quanto il beneficio della riduzione di pena non dipende dalla valutazione del pubblico ministero, come sostenuto dai giudici remittenti, bensi' dalla successiva verifica del giudice del dibattimento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 34, 25 primo comma, e 101 della Costituzione.) - V., in materia di valutazione definitiva sull'ammissibilita' del rito abbreviato, le sent. nn. 81/1991 e 23/1992.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 25 primo comma, e 101 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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