Corte costituzionale

Ordinanza n. 152/1992

Corte cost., ord. 1° aprile 1992, n. 152

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
152/1992
Data di deposito
1° aprile 1992
Data di decisione
18 marzo 1992
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:152

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 18293

La predisposizione negli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di limiti normativi in ordine alla durata massina delle misure irrogate in sostituzione della pena pecuniaria, nel caso di insolvibilita' del condannato, rappresenta, come gia' affermato, uno degli strumenti di un possibile, tendenziale adeguamento al principio di uguaglianza, ed ha come unica funzione quella di circoscrivere, in ossequio al perseguimento della finalita' rieducativa della pena, la portata afflittiva delle conseguenze derivanti dalla tramutazione delle sanzioni pecuniarie in sanzione detentiva, la cui determinazione, se rimessa al giudice, risulterebbe in ogni caso di dubbia compatibilita' con il principio della riserva di legge in materia penale. Esclusa pertanto la violazione dell'art. 3 Cost. cadono di conseguenza anche le censure formulate in riferimento agli altri parametri di cui agli artt. 2, 13 e 24 Cost., invocati peraltro senza alcun specifico argomento a sostegno della loro violazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 102 e 103 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 Cost.). - Sulla questione, in ordine alla violazione del principio di uguaglianza v. S. nn. 108/1987 e 131/1979.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze