Corte costituzionale
Ordinanza n. 152/1992
Corte cost., ord. 1° aprile 1992, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 152/1992
- Data di deposito
- 1° aprile 1992
- Data di decisione
- 18 marzo 1992
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:152
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 18293
La predisposizione negli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di limiti normativi in ordine alla durata massina delle misure irrogate in sostituzione della pena pecuniaria, nel caso di insolvibilita' del condannato, rappresenta, come gia' affermato, uno degli strumenti di un possibile, tendenziale adeguamento al principio di uguaglianza, ed ha come unica funzione quella di circoscrivere, in ossequio al perseguimento della finalita' rieducativa della pena, la portata afflittiva delle conseguenze derivanti dalla tramutazione delle sanzioni pecuniarie in sanzione detentiva, la cui determinazione, se rimessa al giudice, risulterebbe in ogni caso di dubbia compatibilita' con il principio della riserva di legge in materia penale. Esclusa pertanto la violazione dell'art. 3 Cost. cadono di conseguenza anche le censure formulate in riferimento agli altri parametri di cui agli artt. 2, 13 e 24 Cost., invocati peraltro senza alcun specifico argomento a sostegno della loro violazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 102 e 103 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 Cost.). - Sulla questione, in ordine alla violazione del principio di uguaglianza v. S. nn. 108/1987 e 131/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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