Corte costituzionale

Ordinanza n. 13/1992

Corte cost., ord. 22 gennaio 1992, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
13/1992
Data di deposito
22 gennaio 1992
Data di decisione
20 gennaio 1992
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1992:13

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17949

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991 e 254/1991.

Massima n. 17950

La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini preliminari, e' preordinata alla celere definizione del processo e, comunque non pone alcuna discriminazione tra udienza dibattimentale e udienza non dibattimentale, dal momento che lo svolgimento delle diverse fasi processuali presuppone la previsione in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. massima precedente.

Massima n. 17951

Manifesta inammissibilita' della questione, non trovando il disposto della norma impugnata applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al G.I.P. remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato dichiarato nullo dal Tribunale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

Testo integrale

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