Corte costituzionale
Ordinanza n. 13/1992
Corte cost., ord. 22 gennaio 1992, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 13/1992
- Data di deposito
- 22 gennaio 1992
- Data di decisione
- 20 gennaio 1992
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1992:13
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17949
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 241/1991 e 254/1991.
Massima n. 17950
La prevalenza della decisione del giudice del dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini preliminari, e' preordinata alla celere definizione del processo e, comunque non pone alcuna discriminazione tra udienza dibattimentale e udienza non dibattimentale, dal momento che lo svolgimento delle diverse fasi processuali presuppone la previsione in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. massima precedente.
Massima n. 17951
Manifesta inammissibilita' della questione, non trovando il disposto della norma impugnata applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al G.I.P. remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato dichiarato nullo dal Tribunale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
Testo integrale
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