Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1991

Corte cost., sent. 2 marzo 1991, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1991
Data di deposito
2 marzo 1991
Data di decisione
25 febbraio 1991
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:99

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza o provvedimento del pretore del 31 agosto 1990
  • ordinanza o provvedimento del pretore del 11 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 17003

L'impiego del conflitto di attribuzione fra Stato e Regione per la tutela dell'autonomia regionale e' ammissibile oltre che in relazione ad atti o comportamenti del potere esecutivo anche in relazione ad atti del potere giurisdizionale, in quanto cio' risponde alle esigenze di integrazione della tutela dell'autonomia regionale contro tutte le invasivita' statali. Tuttavia, contro gli atti di qualsiasi giudice la Regione, al pari del potere esecutivo, puo' far valere, mediante l'impiego del conflitto di attribuzione, le sole esorbitanze degli organi del potere giurisdizionale che siano obbiettivamente e sostanzialmente non riconducibili all'esercizio delle attribuzioni di esso e mai gli errori di giudizio commessi dal giudice ne' le invasioni da parte del giudice stesso della competenza o giurisdizione di altro giudice. - In generale, per l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra Regione e Stato in relazione ad atti del potere giurisdizionale: S. nn. 66/1964, 81/1975, 75/1977; - In particolare, per l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra Regione e Stato, contro le invasivita' della giurisdizione, a difesa della legislazione regionale: S. n. 285/1990; - In particolare, per l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra Regione e Stato, in relazione ad atti del potere giurisdizionale, solo quando la Regione contesti radicalmente il potere giurisdizionale che si pretende di esercitare: S. n. 289/1974; O. nn. 244, 245 e 246/1988.

Massima n. 17004

Perche' possa ritenersi proponibile un conflitto di attribuzione fra potere giurisdizionale e potere esecutivo o fra Stato e Regioni, il comportamento, denunciato come invasivo, del singolo giudice deve concretare, (ved. massima A) mediante atti non consentiti ad alcun giudice, una interferenza nell'azione amministrativa, idonea a condizionare l'attribuzione che in quell'azione si esprime e si svolge, e non puo' dunque consistere nella mera sospensione o nel mero annullamento di un atto amministrativo trattandosi di misure che, se non rientrano, salva specifica attribuzione da parte della legge, nei poteri del giudice ordinario, rientrano in quelli del giudice amministrativo e sono quindi riconducibili all'esercizio delle attribuzioni del potere giurisdizionale unitariamente considerato. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione proposto con ricorso della Regione Lombardia, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, avverso il provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., dal Pretore di Cantu', confermato con successiva ordinanza dello stesso Pretore contenente il divieto di inizio dei lavori per la costruzione di una discarica approvata e autorizzata con deliberazione della Giunta regionale).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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