Corte costituzionale
Sentenza n. 68/1991
Corte cost., sent. 8 febbraio 1991, n. 68
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 68/1991
- Data di deposito
- 8 febbraio 1991
- Data di decisione
- 28 gennaio 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Conso
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:68
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 233, comma 2, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 3, Costituzione
- art. 21, Costituzione
- art. 2, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 97, Costituzione
Massime
Massima n. 16971
La delega legislativa del Parlamento al Governo della Repubblica deve contenere, per non trovarsi in palese, diretto e radicale contrasto con l'art. 76 Cost., determinazione di principi e di criteri direttivi. Pertanto il libero apprezzamento del legislatore delegato non puo' mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale e', per definizione, la legislazione su delega.
Massima n. 16972
L'assenza di principi e criteri direttivi nella delega per il Governo ad emanare le norme di coordinamento ( art. 6 l. 16 febbraio 1987 n. 81) del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato non puo' intendersi alla stregua di un'indiscriminata rimessione al legislatore delegato dell'apprezzamento del se e del come raccordare gli istituti previsti da leggi speciali all'impianto del nuovo codice. Tale silenzio (v. massima A) va, invece, inteso come tacito rinvio ai principi ed a criteri di cui all'art. 2 della medesima legge, nel senso che le norme di coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con tali principi e criteri, proprio perche' l'esercizio di una delega volta a coordinare il codice con le altre leggi dello Stato non puo' spingersi fino al punto di aggirare uno dei principi e criteri su cui il codice e' stato costruito. La finalita' dell'art. 6, nella parte concernente le norme di coordinamento ivi contemplate, sta proprio nel non escludere possibili sopravvivenze normative, purche', pero', siano coerenti con gli artt. 2 e 3 della stessa legge.
Massima n. 16973
Innegabilmente, il n. 43 dell'art. 2 della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale, nel configurare, tra le alternative al giudizio ordinario, la possibilita' ("potere") per il pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio entro termini e per casi ben predeterminati, rivela il preciso intento di mantenere l'adozione del giudizio direttissimo entro confini nettamente circoscritti, tali da non consentire al legislatore delegato di superarli con l'aggiunta di ipotesi esulanti dai paradigmi ivi descritti, salvo incorrere in eccesso di delega contrastante con l'art. 76 della Costituzione. E poiche' tali principi (ved. massima B) andavano osservati anche nella emanazione delle norme di coordinamento del nuovo codice con tutte le altre leggi dello Stato, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dei principi della legge di delega, e quindi dell'art. 76 Cost. - assorbita ogni analisi in ordine agli altri parametri di costituzionalita' indicati - del secondo comma, dell'art. 233 delle norme di coordinamento (d. lgs. 28 luglio 1988, n. 271) che impone al P.M. di procedere con il rito direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 556 cod proc. pen. ( arresto in flagranza e confessione), quando trattasi di reati concernenti armi ed esplosivi o commessi a mezzo stampa, con conseguente riduzione di tale articolo al solo primo comma, che viene in tal modo a conglobare, nell'abrogazione ivi esplicitata, tutte "le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme e termini diversi da quelli indicati nel codice". - In materia di rito direttissimo per i reati commessi a mezzo stampa, come disciplinato dal codice di procedura penale 1930, v. la sentenza n. 172/1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze