Corte costituzionale

Sentenza n. 470/1991

Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 470

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
470/1991
Data di deposito
19 dicembre 1991
Data di decisione
16 dicembre 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:470

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17842

Riguardo alla disciplina transitoria della fase di appello del giudizio abbreviato, in virtu' dei rinvii dell'art. 247 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, all'art. 443 cod. proc. pen., e di questo, attraverso l'art. 599, all'art. 603 stesso codice, pur essendo impossibile un rinnovo di istruzione dibattimentale, che la natura di decisione "allo stato degli atti" propria del giudizio abbreviato preclude gia' in primo grado, e' da ritenersi che il giudice d'appello ben possa, se lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove gia' acquisite agli atti. Va quindi respinta la eccezione di incostituzionalita' avanzata sull'erroneo presupposto interpretativo che cio' non fosse consentito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 101, cpv., e 111, primo comma, Cost.). - Conforme, riguardo alla interpretazione delle norme impugnate: Cassazione, II Sez. pen., 31 maggio 1991, n. 10022.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 442 e 443 dello stesso codice, sollevata dalla Corte di appello di Firenze, in riferimento agli artt. 101, capoverso, e 111, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze