Corte costituzionale
Sentenza n. 470/1991
Corte cost., sent. 19 dicembre 1991, n. 470
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 470/1991
- Data di deposito
- 19 dicembre 1991
- Data di decisione
- 16 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:470
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17842
Riguardo alla disciplina transitoria della fase di appello del giudizio abbreviato, in virtu' dei rinvii dell'art. 247 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, all'art. 443 cod. proc. pen., e di questo, attraverso l'art. 599, all'art. 603 stesso codice, pur essendo impossibile un rinnovo di istruzione dibattimentale, che la natura di decisione "allo stato degli atti" propria del giudizio abbreviato preclude gia' in primo grado, e' da ritenersi che il giudice d'appello ben possa, se lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove gia' acquisite agli atti. Va quindi respinta la eccezione di incostituzionalita' avanzata sull'erroneo presupposto interpretativo che cio' non fosse consentito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 101, cpv., e 111, primo comma, Cost.). - Conforme, riguardo alla interpretazione delle norme impugnate: Cassazione, II Sez. pen., 31 maggio 1991, n. 10022.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 442 e 443 dello stesso codice, sollevata dalla Corte di appello di Firenze, in riferimento agli artt. 101, capoverso, e 111, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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