Corte costituzionale
Sentenza n. 451/1991
Corte cost., sent. 13 dicembre 1991, n. 451
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 451/1991
- Data di deposito
- 13 dicembre 1991
- Data di decisione
- 4 dicembre 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:451
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 341 del 5 agosto 1988
Parametri
Massime
Massima n. 17718
Nel riconoscere, con l'impugnato art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, ai docenti universitari collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilita', riguardo alla formazione delle commissioni per i giudizi di idoneita' a professore associato, per il tempo intercorso fra il d.P.R. n. 382 del 1980 e la legge n. 705 del 1985, oltre all'elettorato attivo, l'elettorato passivo, si e' posta in essere una norma - cosi' come dichiarato dal legislatore - di "interpretazione autentica" e percio' non innovativa. Il d.P.R. n. 382 del 1980, infatti, nel garantire ai suddetti docenti la possibilita' di svolgere a domanda, presso l'Universita' di cui fossero titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e di ricerca, nulla prescriveva in ordine all'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali. La novita', consistente nell'eliminazione dell'elettorato passivo, e' propria e soltanto della legge n. 705 del 1985, che pero' dispone per l'avvenire. Con la legge n. 341 del 1988 si e' dunque inteso risolvere una fase di incertezza normativa non colmabile per deduzione dalla ratio della riforma del 1980, per cui vanno respinte le censure di incostituzionalita' formulate sugli insussistenti presupposti del carattere sostanzialmente innovativo della disposizione censurata e conseguentemente di una non consentita sua funzione di sanatoria della prassi amministrativa con la quale, vigente il d.P.R. n. 382 del 1980, ai suddetti docenti si era attribuito anche l'elettorato passivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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