Corte costituzionale
Sentenza n. 346/1991
Corte cost., sent. 15 luglio 1991, n. 346
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 346/1991
- Data di deposito
- 15 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:346
Norme oggetto del giudizio
- art. 17, legge della Regione Umbria n. 23 del 31 maggio 1977
Parametri
Massime
Massima n. 17477
L'art. 113, primo comma, della Costituzione, non e' se non una specificazione del principio di cui all'art. 24 nel campo della giustizia amministrativa, spiegabile per ragioni storico-politiche.
Massima n. 17478
L'ammissibilita' di leggi aventi un contenuto concreto e particolare (c.d. leggi-provvedimento) - leggi che, in quanto tali, la Corte ha piu' volte riconosciuto non illegittime - incontra tuttavia un limite specifico nel rispetto della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso, nonche' il limite generale costituito dal principio di ragionevolezza. - Sulla legittimita' costituzionale delle leggi-provvedimento, da ultimo: S. nn. 190/1986, 331/1988, 143/1989. V. inoltre, in particolare, riguardo a casi in cui la legittimita' di tali leggi e' stata contestata anche in riferimento al principio di eguaglianza : S. n. 83/1982.
Massima n. 17479
Va respinta l'eccezione di incostituzionalita' avanzata nei confronti dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (abrogata dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 89) che dispone in via transitoria la revoca di tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, nei casi in cui tale competenza spetti alla Regione. Nella specie infatti tale eccezione e' stata formulata, per violazione del principio della divisione dei poteri, in riferimento all'art. 24 Cost. (che non rileva, secondo massima A, che sia stato invocato in luogo dell'art. 113) e del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. in base alla comune premessa della illegittimita', per se stesse, delle leggi provvedimento - illegittimita' che la Corte (v. massima B) ha, in generale, ripetutamente escluso - e senza alcun accenno ai limiti specifici (v. ancora massima B) che l'ammissibilita' di tali leggi incontra, ne' ad altri principi. Peraltro, sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la norma appare giustificata dalla necessita' di procedere ad un riesame globale delle autorizzazioni precedentemente concesse, al fine di verificare la conformita' delle scuole che le avevano ottenute agli obiettivi e alle condizioni della programmazione regionale della formazione professionale, requisito poi confermato dall'art. 4 della legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24, rectius 113, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23).
Massima n. 17481
Secondo principi gia' affermati dalla Corte, mentre resta riservata allo Stato, in relazione ai corsi di formazione professionale che abilitano all'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie nell'intero territorio nazionale, la disciplina delle condizioni di accesso alla professione per quanto riguarda sia la fissazione a livello nazionale di standards minimi di insegnamento teorico e addestramento pratico, sia la valutazione del risultato della frequenza dei corsi e quindi la determinazione dei criteri di formazione delle commissioni giudicatrici dell'esame di abilitazione, sono state invece trasferite alle Regioni dall'art. 1, secondo comma, lett. f), del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in particolare la competenza autorizzativa prevista dall'art. 140, terzo comma, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1256. Come esclusiva titolare del potere di autorizzazione previsto dall'art. 140 la Regione dovra' anzi verificare anche la conformita' dei programmi di insegnamento e dei controlli di idoneita' della preparazione degli allievi alle condizioni di accesso alla professione stabilite dalla legislazione statale. Non viola pertanto l'art. 117 Cost., non invadendo alcuna competenza riservata allo Stato, l'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (abrogata dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69) che dispone, in via transitoria, la revoca di tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari , concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, nei casi in cui tale competenza spetti alle Regioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23). - S. nn. 111/1975, 89/1977, 245/1990.
Massima n. 17486
Pur ammesso, nonostante il silenzio in proposito dell'art. 2, ultimo comma, della legge-quadro n. 845 del 1978, che il diritto di "chiedere la parita'" attribuito alle scuole non statali (in rapporto alle scuole statali) sia riconoscibile anche alle scuole private operanti nel campo della formazione professionale affidata alle regioni (estranea all'ordinamento scolastico in senso stretto e fondata sull'art. 35 Cost.) l'uniformita' di condizioni della parita' non puo' essere assicurata a tali scuole se non nei limiti di competenza della legislazione statale, mentre per la parte di competenza regionale la possibilita' di differenziazioni da regione a regione e' insita nella stessa norma costituzionale (art. 117) che in questa materia prevede una potesta' legislativa concorrente delle regioni a tutela delle esigenze particolari dei mercati locali del lavoro, dei quali la formazione professionale e' uno strumento di gestione. Pertanto nessuna lesione dell'art. 33, quarto comma, Cost. deriva dall'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (abrogata dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69) che dispone in via transitoria la revoca di tutte le autorizzazioni all'istituzione di scuole o corsi per gli operatori socio-sanitari, concesse in precedenza dagli organi che ne avevano competenza, nei casi in cui tale competenza spetti alle Regioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 33, quarto comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23). - Sull'estraneita' della materia della formazione professionale all'ordinamento scolastico: S. n. 191/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 17 della legge della Regione Umbria 31 maggio 1977, n. 23 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione continua degli operatori socio-sanitari e di promozione sociale ed educazione sanitaria della popolazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 33 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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