Corte costituzionale

Sentenza n. 333/1991

Corte cost., sent. 11 luglio 1991, n. 333

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
333/1991
Data di deposito
11 luglio 1991
Data di decisione
10 luglio 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Granata
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:333

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17540

Per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la configurazione delle fattispecie criminose appartiene alla politica legislativa e, pertanto, all'incensurabile discrezionalita' del legislatore con l'unico limite della manifesta irragionevolezza; in particolare, relativamente alla configurazione di fattispecie criminose strutturate con riferimento ad un evento di pericolo astratto, e' stato riconosciuto che e' riservata al legislatore l'individuazione sia delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo, sia della soglia di pericolosita' alla quale fare riferimento, purche' l'una e l'altra determinazione non siano irrazionali, cio' che si verifica allorquando esse non siano collegabili "all'id quod plerumque accidit". - S. nn. 62/1986, 132/1986, 171/1986, 364/1988, e con riferimento alle incriminazioni di pericolo presunto v. S. nn. 1/1971, 139/1982, 126/1983 e 71/1978.

Massima n. 17541

Con la introduzione di una piu' rigorosa, rispetto al passato, limitazione della non punibilita' della detenzione di sostanze stupefacenti, attuata, nella nuova legge emanata in materia, mediante la riduzione della quantita' di sostanze la cui detenzione non costituisce reato, si e' ritenuto di combattere piu' efficacemente il mercato della droga, limitando, con il divieto di accumulo, la quantita' di sostanza stupefacente che il soggetto agente puo' detenere giornalmente senza incorrere in sanzioni penali, con il duplice effetto, per un verso, di ridurre il pericolo che una parte della sostanza possa essere ceduta e, per altro verso, di indurre la domanda, e di riflesso l'offerta, a modellarsi in quantitativi minimi in guisa da costringere lo spaccio a parcellizzarsi al massimo, si' da renderne piu' difficile la pratica. La scelta del legislatore non appare quindi irrazionale o arbitraria, ne' puo' dirsi violato il principio della offensivita', in quanto l'offensivita' deve ritenersi di norma implicita nella configurazione del reato e nella sua qualificazione di illecito da parte del legislatore. Ne', infine, appare arbitrario l'aver previsto una disciplina unitaria per i diversi tipi di droga pesante o leggera, essendo comunque possibile una graduazione della sanzione in relazione al loro rispettivo disvalore penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 e corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Riguardo al principio di offensivita': S. n. 62/1986.

Massima n. 17542

Nella vigente disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, la dose media giornaliera opera come discrimine della punibilita' solo per la detenzione per uso personale e non anche per la detenzione finalizzata allo spaccio o per lo spaccio stesso, si' che lo spaccio di una quantita' di droga appena superiore alla dose media giornaliera non puo', a differenza della sua mera detenzione, essere considerata - come mostra di ritenere il giudice a quo - come condotta di minore disvalore penale, salvo il giuoco in concreto della valutazione discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., che non rileva sul piano della considerazione in astratto delle due fattispecie. E' del resto dato acquisito nella giurisprudenza della Corte costituzionale la legittimita' di un trattamento sanzionatorio che riconduca alla medesima fattispecie incriminatrice la detenzione della droga tanto se finalizzata allo spaccio quanto se finalizzata al consumo, ed inoltre, in generale, e' da escludersi, secondo la stessa giurisprudenza, che le eventuali illegittime applicazioni del minimo o del massimo della pena edittale possano ridondare in ragione di illegittimita' della norma incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, corrispondenti agli artt. 73, 75 e 78 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - In senso analogo, con riferimento alle precedenti leggi del 1954 e del 1975: S. nn. 9/1972, 170/1982 e O. n. 94/1984; - In generale, sulla distinzione fra illegittima applicazione del minimo e del massimo della pena edittale e illegittimita' della norma incriminatrice: O. n. 806/1988.

Massima n. 17543

Non essendo il C.O.R.A. (Coordinamento radicale antiproibizionista) parte nel processo a quo, va confermata, per quanto possa occorrere, la dichiarazione di inammissibilita' - gia' resa con ordinanza pronunciata in pubblica udienza - dell'intervento da esso spiegato nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal G.I.P. presso il Tribunale di Camerino nei confronti degli artt. 71, 72 e 72 quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla legge 9 ottobre 1990, n. 162, in riferimento all'art. 25 Cost.. - In tal senso, ex plurimis: S. nn. 63/1991 e 124/1990.

Massima n. 17544

Il principio di legalita' in materia penale e' soddisfatto sotto il profilo della riserva di legge allorquando la legge determina con sufficiente specificazione il fatto cui e' riferita la sanzione penale. Cio' si verifica nel rinvio operato dall'art. 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto i parametri indicati nella lett. c) del primo comma (secondo cui devono essere fissati i limiti quantitativi di principio attivo per le dosi medie giornaliere, integrati da quelli contemplati nelle lett. a) e b) (di contenuto strettamente scientifico e prevedenti le procedure diagnostiche e medico legali per accertare lo stato di tossicodipendenza e le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore), rappresentano vincoli sufficienti a restringere la discrezionalita' della P.A. nell'ambito di una valutazione strettamente tecnica e come tale da ritenersi idonea a concorrere, nel pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, alla precisazione del contenuto della norma incriminatrice. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 12 dicembre 1975 n. 685 come modificati dalla l. 26 giugno 1990 n. 162 e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.). - Sul principio di legalita' in materia penale v. S. nn. 282/1990, 58/1975, 21/1973, 168/1971, 108/1982, 113/1972, 96/1964, 61/1969 e 475/1988 e O. n. 659/1988.

Massima n. 17545

L'eventuale illegittimita' della integrazione amministrativa della norma incriminatrice non ridonda in illegittimita' costituzionale di quest'ultima, ma radica soltanto il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare nel caso concreto la fonte normativa integratrice secondaria, dato il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo che compete all'autorita' giudiziaria. (Fattispecie in tema di integrazione, con decreto del Ministro della Sanita', della norma concernente la detenzione di sostanze stupefacenti, per quanto riguarda la dose media giornaliera).

Massima n. 17546

L'anelasticita' dell'attuale discrimine fra illecito penale ed illecito amministrativo - identificato nella dose media giornaliera normativamente determinata in misura fissa - pur potendo provocare il verificarsi di situazioni particolarmente delicate nei casi in cui l'eccedenza sia minima, altro non e' che il conseguenziale effetto della scelta legislativa, in se' non viziata da illegittimita' costituzionale (v. massima B), di un limite fisso predeterminato con valenza generale. D'altra parte la nuova disciplina in materia di stupefacenti, da un lato richiede che l'elemento quantitativo sia investito dal dolo, trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice, e dall'altro consente comunque al giudice, sia di apprezzare, alla stregua del generale canone interpretativo di necessaria offensivita' della condotta concreta, se la eccedenza di sostanza stupefacente detenuta sia priva di idoneita' lesiva (collocandola fuori dall'area del penalmente rilevante), che di adeguare la pena al caso concreto grazie ai criteri di quantificazione della pena adottati dal legislatore che permettono, in relazione alle circostanze del caso, di ritenere sussistente l'ipotesi di lieve entita' del fatto ove appare inequivoca la destinazione dello stupefacente al consumo personale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, legge 22 dicembre 1975, n. 685, come mod. dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Massima n. 17547

Posto che - come gia' ribadito (ved. massima B) - la configurazione della fattispecie criminosa e la valutazione della congruita' della pena rientrano nella discrezionalita' del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie, riguardo al reato di detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera, non risulta superato, va riconosciuto, per quel che in particolare attiene alla funzione rieducativa della pena, che tale funzione, nella legge n. 162 del 1990 trova speciale ed accentuata attuazione in un complesso di misure (artt. 89, 90, 93, 94, 95 del testo unico) che, tutte orientate, come sono, verso il recupero del tossicodipendente, garantiscono una piena (ed anzi esaltata) attuazione del precetto costituzionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 27 Cost.).

Massima n. 17548

Come gia' rilevato (ved. massima C), la condotta sanzionata dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 71, 72 e 72 quater, legge 22 dicembre 1975, n. 685 come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e come riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non e' - contro quanto mostra di ritenere il giudice a quo - il consumo, bensi' la detenzione di sostanze stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera e cio' indipendentemente dal fatto che tale detenzione sia finalizzata al consumo o allo spaccio; non puo' percio' ritenersi che le norme censurate, sanzionando la detenzione di stupefacenti finalizzata al consumo, vengano a sottoporre a pena lo stato di tossicopendenza anziche' tutelare la salute dei singoli assuntori. Rimane infine affidato alla sensibilita' del legislatore il compito di verificare nel concreto terreno applicativo, alla luce degli effetti del sistema normativo in questione, la bonta' delle scelte di merito non sindacabili come tali dalla Corte costituzionale e di individuare le linee di ogni possibile utile modifica migliorativa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 71, 72 e 72 quater, legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, e riprodotti negli artt. 73, 75 e 78 del t.u. approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 72-quater della legge 22 dicembre 1975 n. 685, come modificata dalla legge 26 giugno 1990 n. 162 (corrispondenti rispettivamente agli artt. 73, 75 e 78 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), sollevate in relazione agli artt. 3, 25, 27 e 32 della Costituzione dal Tribunale di Roma, dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Camerino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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