Corte costituzionale
Sentenza n. 202/1991
Corte cost., sent. 7 maggio 1991, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/1991
- Data di deposito
- 7 maggio 1991
- Data di decisione
- 23 aprile 1991
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, lett.a e b, legge n. 584 del 11 novembre 1975
- art. 2043, codice civile
- art. 1, lett. b, legge n. 584 del 11 novembre 1975
- art. 1, lett. a, legge n. 584 del 11 novembre 1975
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 17, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 5, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 7, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 17222
La sentenza additiva richiesta, volta ad estendere il divieto di fumare, gia' operante in determinati luoghi, in altri, quali gli uffici postali, quelli del pronto soccorso degli ospedali ed i ristoranti, postula una scelta, fra le varie possibili, riservata alla discrezionalita' del legislatore, alla cui attenzione, pero', deve essere posta la necessita' di apprestare una piu' incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo c.d. passivo, trattandosi di un bene fondamentale primario e costituzionalmente garantito.
Massima n. 17223
Secondo il vigente indirizzo giurisprudenziale e - cosi' come interpretata - la stessa Convenzione dei diritti dell'uomo (artt. 5, 6 e 7), nei giudizi di responsabilita' civile per risarcimento di danni la colpa specifica, consistente nella inosservanza della norma che pone la regola di condotta, puo' rilevare solo se la disposizione fosse stata vigente e conoscibile al momento del fatto. Il cittadino deve conoscere quale sia il comportamento che la norma richiede, specie se si tratta di limitazione di un diritto di liberta'.
Massima n. 17224
Il riconoscimento del diritto alla salute come diritto fondamentale della persona e bene primario, costituzionalmente garantito, e' pienamente operante anche nei rapporti di diritto privato. Dovendosi riconoscere che la lesione del diritto soggettivo garantito dall'art. 32 Cost. integra la fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., non puo' dubitarsi dell'obbligo del risarcimento per la violazione del diritto stesso. Dal collegamento dell'art. 32 Cost. con l'art. 2043 cod. civ. discendono infatti l'ingiustizia del danno e la conseguente sua risarcibilita', che riguarda non solo i danni patrimoniali, ma tutti i danni che potenzialmente ostacolano le attivita' realizzatrici della persona umana. - Sul contenuto del risarcimento dei danni per lesione del diritto alla salute: S. nn. 184/1986 e 307/1990.
Massima n. 17225
La questione di legittimita' costituzionale intesa ad estendere il divieto di fumare ad ulteriori locali (gli uffici del pronto soccorso degli ospedali, gli uffici postali ed i ristoranti) difetta di rilevanza nei giudizi per il risarcimento dei danni che si assumano prodotti - come nel caso di specie - dal fumo c.d. passivo, sia perche' non puo', in tali giudizi, addursi (ved. massima B) una colpa specifica per violazione di una norma vigente e conoscibile dall'agente al momento del fatto, sia perche' la lesione del diritto alla salute, costituendo violazione dell'art. 32 Cost., puo' comunque fondare da sola (ved. massima C) ex art. 2043 cod. civ. il richiesto risarcimento. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, lett. a e b, della legge 11 novembre 1975, n. 584, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 17, 32 e 97 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. a) e b), della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 17, 32 e 97 della Costituzione, sollevata dal giudice Conciliatore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 maggio 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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