Corte costituzionale
Sentenza n. 193/1991
Corte cost., sent. 2 maggio 1991, n. 193
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 193/1991
- Data di deposito
- 2 maggio 1991
- Data di decisione
- 12 aprile 1991
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mengoni
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:193
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 24, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 17211
Poiche' l'indennita' integrativa speciale corrisposta ai dipendenti locali e' disciplinata per relationem alla normativa statale, l'assoggettamento alla contribuzione per l'assistenza sanitaria discende dall'art. 4, terzo comma, legge n. 1053/1971, che ha incluso l'indennita' integrativa speciale corrisposta ai dipendenti statali nella base di calcolo del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria. Da cio' deriva che l'art. 24, d.l. n. 463/1983, norma avente natura di legge di interpretazione autentica, con il prevedere per tutti i pubblici dipendenti l'assoggettamento della indennita' integrativa speciale alla contribuzione per l'assistenza sanitaria, non ha introdotto con efficacia retroattiva una nuova disciplina per i dipendenti locali, ma ha soltanto chiarito una precedente situazione di incertezza interpretativa.
Massima n. 17212
Una volta affermato (v. massima precedente) che l'assoggettamento alla contribuzione per l'assistenza sanitaria dell'indennita' integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali ripete la sua fonte dall'art. 4, legge n. 1053/1971, deve escludersi sia che l'art. 24, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 - prevedente tale obbligo contributivo - importi nuove o maggiori spese per gli enti locali, sia la violazione dei principi dell'autonomia dell'ente e di buon andamento della amministrazione in quanto la necessita' di iscrivere la spesa occorrente per il pagamento dei contributi nell'esercizio finanziario in corso deriva da una decisione dell'ente assunta sulla base di una non corretta interpretazione del citato art. 4, legge, n. 1053/1971; ne', infine, puo' dirsi violato il principio della capacita' contributiva del soggetto onerato, sia perche' i contributi assistenziali sono estranei alla materia tributaria, sia perche' la capacita' contributiva dell'ente locale e' assicurata comunque dalle leggi che prevedono i trasferimenti dei fondi a favore degli enti per il pareggio dei bilanci. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, d.l. 12 settembre 1983, n.463, convertito in legge, 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 35, 53, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 53, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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