Corte costituzionale

Sentenza n. 193/1991

Corte cost., sent. 2 maggio 1991, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/1991
Data di deposito
2 maggio 1991
Data di decisione
12 aprile 1991
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mengoni
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 24, legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • art. 24, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 17211

Poiche' l'indennita' integrativa speciale corrisposta ai dipendenti locali e' disciplinata per relationem alla normativa statale, l'assoggettamento alla contribuzione per l'assistenza sanitaria discende dall'art. 4, terzo comma, legge n. 1053/1971, che ha incluso l'indennita' integrativa speciale corrisposta ai dipendenti statali nella base di calcolo del contributo dovuto per l'assistenza sanitaria. Da cio' deriva che l'art. 24, d.l. n. 463/1983, norma avente natura di legge di interpretazione autentica, con il prevedere per tutti i pubblici dipendenti l'assoggettamento della indennita' integrativa speciale alla contribuzione per l'assistenza sanitaria, non ha introdotto con efficacia retroattiva una nuova disciplina per i dipendenti locali, ma ha soltanto chiarito una precedente situazione di incertezza interpretativa.

Massima n. 17212

Una volta affermato (v. massima precedente) che l'assoggettamento alla contribuzione per l'assistenza sanitaria dell'indennita' integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali ripete la sua fonte dall'art. 4, legge n. 1053/1971, deve escludersi sia che l'art. 24, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 - prevedente tale obbligo contributivo - importi nuove o maggiori spese per gli enti locali, sia la violazione dei principi dell'autonomia dell'ente e di buon andamento della amministrazione in quanto la necessita' di iscrivere la spesa occorrente per il pagamento dei contributi nell'esercizio finanziario in corso deriva da una decisione dell'ente assunta sulla base di una non corretta interpretazione del citato art. 4, legge, n. 1053/1971; ne', infine, puo' dirsi violato il principio della capacita' contributiva del soggetto onerato, sia perche' i contributi assistenziali sono estranei alla materia tributaria, sia perche' la capacita' contributiva dell'ente locale e' assicurata comunque dalle leggi che prevedono i trasferimenti dei fondi a favore degli enti per il pareggio dei bilanci. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, d.l. 12 settembre 1983, n.463, convertito in legge, 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 35, 53, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5, 53, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze