Corte costituzionale
Sentenza n. 176/1991
Corte cost., sent. 23 aprile 1991, n. 176
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 176/1991
- Data di deposito
- 23 aprile 1991
- Data di decisione
- 22 aprile 1991
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Vincenzo Caianello
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:176
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, dirett. 53, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 102, comma 3, Costituzione
- art. 25, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 17111
In una questione che, come nel caso di specie, verta sull'art. 442, secondo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, prevedendo che, "in caso di condanna, alla pena dell'ergastolo venga sostituita la pena della reclusione di anni trenta", estende agli imputati di "delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo" la possibilita' di avvalersi del giudizio abbreviato, l'aspetto relativo alla possibilita' di operare la riduzione di pena e' inscindibile dall'aspetto concernente la possibilita' di procedere con l'anzidetto rito speciale. Pertanto, anche se nell'ordinanza di rimessione si pone l'accento piu' sul profilo della pena che su quello del rito, non puo' sostenersi che la questione sia inammissibile, in difetto del requisito dell'attualita', per essere stata sollevata in un momento in cui non si avevano elementi per accertare se la pena dell'ergastolo fosse in concreto applicabile.
Massima n. 17116
La direttiva contenuta nell'art. 2, punto 53, della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, nella sua chiara formulazione, e' tale da far ritenere che la previsione del giudizio abbreviato riguardi solo i reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, essendo la diminuzione di un terzo, che il giudizio abbreviato comporta, concepibile solo se riferita ai reati punibili con una pena quantitativamente determinata, e non quindi, ai reati punibili con l'ergastolo. Percio', in mancanza di un criterio sulla base del quale in tali casi operare la sostituzione della pena, criterio che il legislatore delegante avrebbe dovuto espressamente indicare se avesse inteso estendere il giudizio abbreviato anche ai delitti punibili con l'ergastolo, risulta arbitraria, rispetto alla legge n. 181 del 1987, la scelta, operata a tal fine dal codice, di sostituire l'ergastolo con trent'anni di reclusione, non bastando a giustificarla il riferimento ad altre ipotesi di sostituzione della pena dell'ergastolo, previste dal codice penale in relazione a profili in nessun modo collegabili alla diminuzione di un terzo indicata dalla legge di delega per il giudizio abbreviato. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 442, secondo comma, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta") del codice di procedura penale.
Massima n. 17119
Per la riconosciuta connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione di pena, il venir meno, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale (ved. massima B), della possibilita' di operare, nei processi per delitti punibili con l'ergastolo, la diminuzione della pena, rende di per se' inapplicabile, in tali processi, il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 cod. proc. pen.. Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative agli artt. 458, secondo comma, e 441, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a procedimenti per delitti di competenza della Corte d'assise, e dell'art. 441 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta"), del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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