Corte costituzionale

Sentenza n. 176/1991

Corte cost., sent. 23 aprile 1991, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/1991
Data di deposito
23 aprile 1991
Data di decisione
22 aprile 1991
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:176

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17111

In una questione che, come nel caso di specie, verta sull'art. 442, secondo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, prevedendo che, "in caso di condanna, alla pena dell'ergastolo venga sostituita la pena della reclusione di anni trenta", estende agli imputati di "delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo" la possibilita' di avvalersi del giudizio abbreviato, l'aspetto relativo alla possibilita' di operare la riduzione di pena e' inscindibile dall'aspetto concernente la possibilita' di procedere con l'anzidetto rito speciale. Pertanto, anche se nell'ordinanza di rimessione si pone l'accento piu' sul profilo della pena che su quello del rito, non puo' sostenersi che la questione sia inammissibile, in difetto del requisito dell'attualita', per essere stata sollevata in un momento in cui non si avevano elementi per accertare se la pena dell'ergastolo fosse in concreto applicabile.

Massima n. 17116

La direttiva contenuta nell'art. 2, punto 53, della legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale, nella sua chiara formulazione, e' tale da far ritenere che la previsione del giudizio abbreviato riguardi solo i reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, essendo la diminuzione di un terzo, che il giudizio abbreviato comporta, concepibile solo se riferita ai reati punibili con una pena quantitativamente determinata, e non quindi, ai reati punibili con l'ergastolo. Percio', in mancanza di un criterio sulla base del quale in tali casi operare la sostituzione della pena, criterio che il legislatore delegante avrebbe dovuto espressamente indicare se avesse inteso estendere il giudizio abbreviato anche ai delitti punibili con l'ergastolo, risulta arbitraria, rispetto alla legge n. 181 del 1987, la scelta, operata a tal fine dal codice, di sostituire l'ergastolo con trent'anni di reclusione, non bastando a giustificarla il riferimento ad altre ipotesi di sostituzione della pena dell'ergastolo, previste dal codice penale in relazione a profili in nessun modo collegabili alla diminuzione di un terzo indicata dalla legge di delega per il giudizio abbreviato. Conseguentemente e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., l'art. 442, secondo comma, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione di anni trenta") del codice di procedura penale.

Massima n. 17119

Per la riconosciuta connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione di pena, il venir meno, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura penale (ved. massima B), della possibilita' di operare, nei processi per delitti punibili con l'ergastolo, la diminuzione della pena, rende di per se' inapplicabile, in tali processi, il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 cod. proc. pen.. Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative agli artt. 458, secondo comma, e 441, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a procedimenti per delitti di competenza della Corte d'assise, e dell'art. 441 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo ("Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta"), del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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