Corte costituzionale

Ordinanza n. 515/1991

Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 515

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
515/1991
Data di deposito
30 dicembre 1991
Data di decisione
19 dicembre 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:515

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17830

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 11/1991.

Massima n. 17831

L'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo - non subordina l'operato del giudice per le indagini preliminari alla discrezionalita' dell'imputato ma detta, invece, le regole da adottare per le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare. E' percio' da escludere che esso leda il principio della soggezione del giudice solo alla legge enunciato dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).

Massima n. 17832

Le condizioni dettate dall'art. 423, secondo comma, c.p.p. per poter procedere nell'udienza preliminare alla contestazione di nuovi fatti costituenti reati sono preordinate ad evitare il pregiudizio che potrebbe derivare al diritto di difesa dell'imputato dalla inaspettata contestazione di fatti non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio e non puo' percio' essere misurata sul metro delle esigenze di celerita' del giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost.).

Massima n. 17833

Quando il giudice remittente omette completamente di indicare le ragioni che lo inducono a dubitare della conformita' della disposizione denunciata ad alcuni dei precetti costituzionali invocati, la relativa questione di costituzionalita' va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 97 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dallo stesso giudice con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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