Corte costituzionale
Ordinanza n. 515/1991
Corte cost., ord. 30 dicembre 1991, n. 515
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 515/1991
- Data di deposito
- 30 dicembre 1991
- Data di decisione
- 19 dicembre 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:515
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17830
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 11/1991.
Massima n. 17831
L'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo - non subordina l'operato del giudice per le indagini preliminari alla discrezionalita' dell'imputato ma detta, invece, le regole da adottare per le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare. E' percio' da escludere che esso leda il principio della soggezione del giudice solo alla legge enunciato dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).
Massima n. 17832
Le condizioni dettate dall'art. 423, secondo comma, c.p.p. per poter procedere nell'udienza preliminare alla contestazione di nuovi fatti costituenti reati sono preordinate ad evitare il pregiudizio che potrebbe derivare al diritto di difesa dell'imputato dalla inaspettata contestazione di fatti non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio e non puo' percio' essere misurata sul metro delle esigenze di celerita' del giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost.).
Massima n. 17833
Quando il giudice remittente omette completamente di indicare le ragioni che lo inducono a dubitare della conformita' della disposizione denunciata ad alcuni dei precetti costituzionali invocati, la relativa questione di costituzionalita' va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 97 della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dallo stesso giudice con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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