Corte costituzionale

Ordinanza n. 382/1991

Corte cost., ord. 10 ottobre 1991, n. 382

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
382/1991
Data di deposito
10 ottobre 1991
Data di decisione
8 ottobre 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Vincenzo Caianello
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:382

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 69, comma 9, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • legge n. 1 del 12 gennaio 1977
  • art. 681, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 17555

Il magistrato di sorveglianza, nel corso del procedimento relativo alla domanda di grazia, deve solo esprimere un parere strumentale rispetto alla decisione che altra autorita' dovra' assumere nell'esercizio di una funzione non giurisdizionale, e pertanto, non spettandogli alcun potere decisionale, in applicazione delle norme censurate, non e' legittimato a sollevare - come nel caso - questioni di legittimita' costituzionale. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionali degli artt. 681 cod.proc.pen. e 69, nono comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificato dalle leggi 12 gennaio 1977, n. 1, e 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate in riferimento agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 Cost.). - Nello stesso senso in relazione a fattispecie procedimentali analoghe v. Sentt. nn. 112/1964, 13/1966, 81/1970, 74/1971, 224/1974, 8/1979, 74/1979, 17/1980 e 16/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 681 del codice di procedura penale e 69, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificata dalle leggi 12 gennaio 1977, n. 1 e, 10 ottobre 1986, n. 663, sollevate in riferimento agli artt. 3, 98, 101, 104 e 138 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Mantova, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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