Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/1991

Corte cost., ord. 23 luglio 1991, n. 372

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
372/1991
Data di deposito
23 luglio 1991
Data di decisione
11 luglio 1991
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:372

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17456

Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.

Massima n. 17457

Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.

Massima n. 17458

Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.

Massima n. 17459

L'art. 22 del codice di procedura penale, attribuendo al giudice il potere di dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa "dopo la chiusura delle indagini preliminari", e' pienamente applicabile alla fase dell'udienza preliminare, come risulta anche dalla relazione al progetto preliminare. Peraltro, a nulla rileva che l'art. 424 del codice, nell'indicare i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare, non richiami espressamente la sentenza dichiarativa dell'incompetenza, dovendosi ritenere un tale richiamo del tutto superfluo, in considerazione del fatto che il citato art. 22 ha indubbiamente portata generale, come si evince anche dalla sua collocazione nel codice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. sent. n. 347/91.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;

b) dell'art. 423, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

c) del medesimo art. 423, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 112 e 101, secondo comma, della Costituzione;

Sollevate dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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