Corte costituzionale
Ordinanza n. 372/1991
Corte cost., ord. 23 luglio 1991, n. 372
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 372/1991
- Data di deposito
- 23 luglio 1991
- Data di decisione
- 11 luglio 1991
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:372
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17456
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.
Massima n. 17457
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.
Massima n. 17458
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza essendo stata sollevata in via meramente ipotetica ed astratta.
Massima n. 17459
L'art. 22 del codice di procedura penale, attribuendo al giudice il potere di dichiarare con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa "dopo la chiusura delle indagini preliminari", e' pienamente applicabile alla fase dell'udienza preliminare, come risulta anche dalla relazione al progetto preliminare. Peraltro, a nulla rileva che l'art. 424 del codice, nell'indicare i provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare, non richiami espressamente la sentenza dichiarativa dell'incompetenza, dovendosi ritenere un tale richiamo del tutto superfluo, in considerazione del fatto che il citato art. 22 ha indubbiamente portata generale, come si evince anche dalla sua collocazione nel codice. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione). - V. sent. n. 347/91.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;
b) dell'art. 423, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione;
c) del medesimo art. 423, primo comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 112 e 101, secondo comma, della Costituzione;
Sollevate dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 424, primo comma, e 425 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dallo stesso giudice con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze