Corte costituzionale
Ordinanza n. 254/1991
Corte cost., ord. 6 giugno 1991, n. 254
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 254/1991
- Data di deposito
- 6 giugno 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:254
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17356
Manifesta inammissibilita' della questione per essere l'ordinanza di rimessione priva di motivazione in ordine alla pretesa violazione, da parte dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.
Massima n. 17357
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 241/1991.
Massima n. 17358
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti il permanere della rilevanza della prospettata questione alla stregua della legge sopravvenuta (art. 4, d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado).
Massima n. 17359
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere l'art. 431 cod. proc. pen. applicabile nel giudizio a quo, essendo stati gli atti restituiti al giudice remittente, a seguito della dichiarazione di nullita' del decreto di citazione, esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto medesimo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alla questione di costituzionalità dell'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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