Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1991

Corte cost., ord. 6 giugno 1991, n. 254

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
254/1991
Data di deposito
6 giugno 1991
Data di decisione
22 maggio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Enzo Cheli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:254

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17356

Manifesta inammissibilita' della questione per essere l'ordinanza di rimessione priva di motivazione in ordine alla pretesa violazione, da parte dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Massima n. 17357

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 241/1991.

Massima n. 17358

Restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti il permanere della rilevanza della prospettata questione alla stregua della legge sopravvenuta (art. 4, d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado).

Massima n. 17359

Manifesta inammissibilita' della questione per non essere l'art. 431 cod. proc. pen. applicabile nel giudizio a quo, essendo stati gli atti restituiti al giudice remittente, a seguito della dichiarazione di nullita' del decreto di citazione, esclusivamente ai fini della rinnovazione del decreto medesimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe;

Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alla questione di costituzionalità dell'art. 160, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze