Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1991

Corte cost., ord. 6 giugno 1991, n. 253

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
253/1991
Data di deposito
6 giugno 1991
Data di decisione
22 maggio 1991
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
CORASANITI
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:253

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 17311

Il GIP, allorche' indica al pubblico ministero ulteriori indagini, procedendo a formulare una tassativa elencazione di specifici atti, non dispone rispetto a questi una sorta di "delega" circa il relativo espletamento; giacche', per questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico ministero di gestire e dirigere l'attivita' di indagine che, al contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attivita' stessa sia svolta su "indicazione" del giudice. Tali considerazioni valgono anche per la mancata previsione dell'obbligatorieta' dell'avocazione del procuratore generale nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento delle ulteriori indagini a norma dell'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen., e cio' perche' l'intervento sostitutivo del procuratore generale non e' in se' destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione ovvero, ancora, a dirimere patologiche situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attivita' di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti alla magistratura requirente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 cost., degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, cod. proc. pen.. - V., in materia di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale e relativi controlli, la sent. n. 88/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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