Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/1991
Corte cost., ord. 6 giugno 1991, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/1991
- Data di deposito
- 6 giugno 1991
- Data di decisione
- 22 maggio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- CORASANITI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:253
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 17311
Il GIP, allorche' indica al pubblico ministero ulteriori indagini, procedendo a formulare una tassativa elencazione di specifici atti, non dispone rispetto a questi una sorta di "delega" circa il relativo espletamento; giacche', per questa via, risulterebbe svilito il potere-dovere del pubblico ministero di gestire e dirigere l'attivita' di indagine che, al contrario, deve permanere inalterato anche quando l'attivita' stessa sia svolta su "indicazione" del giudice. Tali considerazioni valgono anche per la mancata previsione dell'obbligatorieta' dell'avocazione del procuratore generale nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia ottemperato all'espletamento delle ulteriori indagini a norma dell'art. 409, quarto comma, cod. proc. pen., e cio' perche' l'intervento sostitutivo del procuratore generale non e' in se' destinato a "modificare" le conclusioni del pubblico ministero o a surrogare una obiettiva inerzia in ordine alle scelte sulla azione ovvero, ancora, a dirimere patologiche situazioni di stallo, ma unicamente a consentire ad un diverso ufficio del medesimo organo di apprezzare se in concreto l'attivita' di indagine sia stata o meno esauriente ai fini che sono istituzionalmente imposti alla magistratura requirente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 cost., degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, cod. proc. pen.. - V., in materia di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale e relativi controlli, la sent. n. 88/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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