Corte costituzionale
Ordinanza n. 11/1991
Corte cost., ord. 10 gennaio 1991, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 11/1991
- Data di deposito
- 10 gennaio 1991
- Data di decisione
- 8 gennaio 1991
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1991:11
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16798
La disposizione dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina le " nuove contestazioni " nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che " se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato ", non viola il principio di obbligatorieta' dell'azione penale sancito dall'art. 112 Cost. poiche' il pubblico ministero - quando nel corso dell'udienza preliminare risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio - puo' scegliere se esercitare per tale fatto un'azione penale separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo gia' in corso. Neppure sono violati gli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. in quanto la norma impugnata mira proprio ad evitare il pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato che potrebbe derivare dalla inaspettata contestazione di fatti nuovi non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale sollevata in relazione agli artt. 112, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione).
Massima n. 16799
Manifesta inammissibilita' della questione per essere stata sollevata quando il processo a quo era gia' stato sospeso e, quindi, il giudice rimettente aveva ormai consumato il suo potere di sollevare questioni di legittimita' costituzionale concernenti la norma gia' denunciata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale sollevata in relazione agli artt. 112, 24 e 27, secondo comma, della Costituzione dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale sollevata, in relazione all'art. 97 della Costituzione, dallo stesso giudice con atto in data 27 marzo 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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