Corte costituzionale
Sentenza n. 496/1990
Corte cost., sent. 26 ottobre 1990, n. 496
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 496/1990
- Data di deposito
- 26 ottobre 1990
- Data di decisione
- 15 ottobre 1990
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:496
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 16532
Il regime delle incompatibilita', previste per il giudice dalla legge delega, risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di merito possa essere, o anche soltanto possa ritenersi, condizionata dallo svolgimento di determinate attivita' nelle precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei relativi atti processuali.
Massima n. 16533
Il G.I.P. presso la pretura, quando respinge la richiesta di archiviazione ed ordina, conseguentemente, di formulare l'imputazione, compie una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato al giudizio di merito. Percio' demandare il giudizio, in caso di richiesta di rito abbreviato, allo stesso soggetto che lo ha promosso, disattendendo la contraria opinione del P.M., e' in dissonanza con il dettato della direttiva n. 103 della legge delega che impone nel giudizio pretorile una netta distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti ed inoltre col rilievo assegnato nel nuovo sistema, alla terzieta' del giudice, significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari. E' quindi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost (assorbiti gli altri profili), l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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