Corte costituzionale

Sentenza n. 496/1990

Corte cost., sent. 26 ottobre 1990, n. 496

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
496/1990
Data di deposito
26 ottobre 1990
Data di decisione
15 ottobre 1990
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:496

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16532

Il regime delle incompatibilita', previste per il giudice dalla legge delega, risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di merito possa essere, o anche soltanto possa ritenersi, condizionata dallo svolgimento di determinate attivita' nelle precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei relativi atti processuali.

Massima n. 16533

Il G.I.P. presso la pretura, quando respinge la richiesta di archiviazione ed ordina, conseguentemente, di formulare l'imputazione, compie una valutazione non formale, ma di contenuto, dei risultati delle indagini preliminari e della sussistenza delle condizioni necessarie per assoggettare l'imputato al giudizio di merito. Percio' demandare il giudizio, in caso di richiesta di rito abbreviato, allo stesso soggetto che lo ha promosso, disattendendo la contraria opinione del P.M., e' in dissonanza con il dettato della direttiva n. 103 della legge delega che impone nel giudizio pretorile una netta distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti ed inoltre col rilievo assegnato nel nuovo sistema, alla terzieta' del giudice, significativamente accentuato con la previsione che il giudice della fase del giudizio non debba conoscere gli atti compiuti durante le indagini preliminari. E' quindi costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost (assorbiti gli altri profili), l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del medesimo codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze