Corte costituzionale

Sentenza n. 446/1990

Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 446

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
446/1990
Data di deposito
12 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mauro Ferri
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:446

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 1335 del 30 novembre 1955
  • VII, par.3, lett. c., Convenzione internazionale del 19 giugno 1951
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 2 dicembre 1956

Parametri

Massime

Massima n. 16509

L'indicazione della disposizione censurata contenuta nell'ordinanza di rimessione puo' essere corretta dalla Corte costituzionale ove risulti che il giudice "a quo" e' incorso in un evidente errore materiale. - S. nn. 47/1962, 138/1986 e 115/1990.

Massima n. 16510

Il principio del giudice naturale precostituito per legge presiede alla disciplina delle competenze dei giudici all'interno dell'ordinamento, e dunque e' del tutto estraneo a fattispecie - come quella che prevede la facolta' di rinuncia dello Stato italiano alla giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O. di stanza in Italia - dalla cui applicazione dipende non gia' quale giudice debba procedere, ma se vi debba essere un processo nello Stato italiano. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, l. 30 novembre 1955 n. 1335, nella parte in cui da' esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c, della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951). - S. n. 96/1973; sulla portata del principio del giudice naturale, v. S. nn. 77/1977 e 127/1979.

Massima n. 16512

Nell'ambito della cooperazione tra Stati - cui l'ordinamento italiano mostra significativa disponibilita' agli artt. 10, 11 e 26 Cost. - non puo' ritenersi vietato da alcun principio costituzionale o precluso al legislatore ordinario il potere di rinunciare alla giurisdizione, in se' considerato, o, per altro verso, di stabilire che determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita. - S. nn. 48/1979, 14/1964.

Massima n. 16514

E' inammissibile - per aver ad oggetto una norma regolamentare, come tale sindacabile non dalla Corte costituzionale ma dal giudice chiamato ad applicarla - la questione di costituzionalita' dell'art. 1, d.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666, nella parte in cui "attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O.". (Questione sollevata in riferimento agli artt. 101, 102, 104, comma primo, e 112 Cost.).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955 n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c della detta Convenzione;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, primo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 1 del d.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951); sollevate entrambe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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