Corte costituzionale
Sentenza n. 446/1990
Corte cost., sent. 12 ottobre 1990, n. 446
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 446/1990
- Data di deposito
- 12 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mauro Ferri
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:446
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge n. 1335 del 30 novembre 1955
- VII, par.3, lett. c., Convenzione internazionale del 19 giugno 1951
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 1666 del 2 dicembre 1956
Parametri
Massime
Massima n. 16509
L'indicazione della disposizione censurata contenuta nell'ordinanza di rimessione puo' essere corretta dalla Corte costituzionale ove risulti che il giudice "a quo" e' incorso in un evidente errore materiale. - S. nn. 47/1962, 138/1986 e 115/1990.
Massima n. 16510
Il principio del giudice naturale precostituito per legge presiede alla disciplina delle competenze dei giudici all'interno dell'ordinamento, e dunque e' del tutto estraneo a fattispecie - come quella che prevede la facolta' di rinuncia dello Stato italiano alla giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O. di stanza in Italia - dalla cui applicazione dipende non gia' quale giudice debba procedere, ma se vi debba essere un processo nello Stato italiano. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 2, l. 30 novembre 1955 n. 1335, nella parte in cui da' esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c, della Convenzione firmata a Londra il 19 giugno 1951). - S. n. 96/1973; sulla portata del principio del giudice naturale, v. S. nn. 77/1977 e 127/1979.
Massima n. 16512
Nell'ambito della cooperazione tra Stati - cui l'ordinamento italiano mostra significativa disponibilita' agli artt. 10, 11 e 26 Cost. - non puo' ritenersi vietato da alcun principio costituzionale o precluso al legislatore ordinario il potere di rinunciare alla giurisdizione, in se' considerato, o, per altro verso, di stabilire che determinate condizioni concorrano perche' l'azione penale possa essere promossa o proseguita. - S. nn. 48/1979, 14/1964.
Massima n. 16514
E' inammissibile - per aver ad oggetto una norma regolamentare, come tale sindacabile non dalla Corte costituzionale ma dal giudice chiamato ad applicarla - la questione di costituzionalita' dell'art. 1, d.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666, nella parte in cui "attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di rinuncia alla priorita' nell'esercizio della giurisdizione nei confronti di militari appartenenti a corpi armati N.A.T.O.". (Questione sollevata in riferimento agli artt. 101, 102, 104, comma primo, e 112 Cost.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955 n. 1335 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951), nella parte in cui dà esecuzione all'art. VII, paragrafo 3, lett. c della detta Convenzione;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 102, 104, primo comma, e 112 della Costituzione, dell'art. 1 del d.P.R. 2 dicembre 1956 n. 1666 (Approvazione del regolamento relativo all'applicazione dell'art. VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo "status" delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951); sollevate entrambe dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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