Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 5
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 5
L'articolo disciplina l'estradizione dei cittadini italiani verso l'estero. Lo Stato non può consegnare un proprio cittadino a un governo straniero — neppure per reati gravi — se non esiste un trattato internazionale che lo consenta espressamente: la sola richiesta del Paese estero non è sufficiente. Anche quando un trattato esiste, rimane un limite invalicabile: l'estradizione non può mai avvenire se il reato contestato è di natura politica. Questo doppio livello di garanzia — riserva di trattato più divieto assoluto per i reati politici — assicura che la sorte giudiziaria del cittadino non venga affidata a ordinamenti esteri senza precise tutele.
La norma tutela il cittadino dal rischio di essere sottoposto a sistemi giudiziari privi delle garanzie proprie dell'ordinamento italiano, esigendo che ogni deroga alla giurisdizione nazionale sia fondata su un accordo internazionale esplicito. Il divieto assoluto per i reati politici preserva chi dissente da regimi stranieri dal pericolo che la cooperazione giudiziaria sia strumentalizzata per finalità di oppressione anziché di giustizia.
No. Senza una convenzione internazionale che preveda espressamente l'estradizione, la richiesta straniera non produce alcun obbligo per l'Italia, indipendentemente dalla gravità del reato contestato.
No. Il divieto per i reati politici è assoluto e opera anche in presenza di una convenzione internazionale: non ammette eccezioni di sorta.
La qualificazione spetta all'autorità giudiziaria italiana, che valuta caso per caso se il reato sia diretto a finalità politiche, distinguendolo dai reati comuni anche quando commesso in un contesto politico.
No. La disposizione tutela espressamente i soli cittadini italiani. Per gli stranieri valgono norme distinte, comprese quelle in materia di asilo e protezione internazionale.
Sì, purché la convenzione lo preveda espressamente. Una truffa finanziaria non è un reato politico, quindi il divieto assoluto del secondo comma non opera e l'estradizione è ammissibile.