Art. 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. 5

Testo aggiornato al 2026-07-28. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Spiegazione

L'articolo disciplina l'estradizione dei cittadini italiani verso l'estero. Lo Stato non può consegnare un proprio cittadino a un governo straniero — neppure per reati gravi — se non esiste un trattato internazionale che lo consenta espressamente: la sola richiesta del Paese estero non è sufficiente. Anche quando un trattato esiste, rimane un limite invalicabile: l'estradizione non può mai avvenire se il reato contestato è di natura politica. Questo doppio livello di garanzia — riserva di trattato più divieto assoluto per i reati politici — assicura che la sorte giudiziaria del cittadino non venga affidata a ordinamenti esteri senza precise tutele.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il cittadino dal rischio di essere sottoposto a sistemi giudiziari privi delle garanzie proprie dell'ordinamento italiano, esigendo che ogni deroga alla giurisdizione nazionale sia fondata su un accordo internazionale esplicito. Il divieto assoluto per i reati politici preserva chi dissente da regimi stranieri dal pericolo che la cooperazione giudiziaria sia strumentalizzata per finalità di oppressione anziché di giustizia.

Domande frequenti

Uno Stato straniero chiede l'estradizione di un cittadino italiano, ma tra i due Paesi non esiste alcuna convenzione: l'Italia è obbligata a concederla?

No. Senza una convenzione internazionale che preveda espressamente l'estradizione, la richiesta straniera non produce alcun obbligo per l'Italia, indipendentemente dalla gravità del reato contestato.

Esiste un trattato con il Paese richiedente, ma il reato per cui si chiede l'estradizione è di natura politica: si può procedere ugualmente?

No. Il divieto per i reati politici è assoluto e opera anche in presenza di una convenzione internazionale: non ammette eccezioni di sorta.

Chi decide se un reato deve essere qualificato come politico ai fini dell'estradizione?

La qualificazione spetta all'autorità giudiziaria italiana, che valuta caso per caso se il reato sia diretto a finalità politiche, distinguendolo dai reati comuni anche quando commesso in un contesto politico.

Un cittadino straniero residente in Italia può invocare questo articolo per opporsi all'estradizione verso il proprio Paese d'origine?

No. La disposizione tutela espressamente i soli cittadini italiani. Per gli stranieri valgono norme distinte, comprese quelle in materia di asilo e protezione internazionale.

Un cittadino italiano accusato all'estero di una grande truffa finanziaria può essere estradato se esiste un trattato bilaterale applicabile?

Sì, purché la convenzione lo preveda espressamente. Una truffa finanziaria non è un reato politico, quindi il divieto assoluto del secondo comma non opera e l'estradizione è ammissibile.