Corte costituzionale

Sentenza n. 412/1990

Corte cost., sent. 27 settembre 1990, n. 412

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
412/1990
Data di deposito
27 settembre 1990
Data di decisione
24 settembre 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Renato Dell'Andro
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:412

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30, decreto legislativo n. 272 del 28 luglio 1989
  • art. 28, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
  • art. 28, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988
  • art. 29, decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 16505

Benche' l'ergastolo sia una pena di specie diversa dalla reclusione, non puo' sostenersi che non sia consentita l'applicabilita' dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova dell'imputato minorenne anche quando si proceda per reati punibili con detta sanzione. Nulla e' infatti detto nel primo periodo del primo comma dell'art. 28 del d.P.R. n. 448/1988 in ordine ad eventuali limiti dell'esercizio del potere discrezionale del giudice di sospendere, ai suddetti fini, il processo, mentre e' solo nel secondo periodo dello stesso comma che, dovendosi differenziare la disciplina dell'istituto (in particolare, la durata della sospensione del processo), si fa riferimento - intatto ed intero restando il gia' conferito potere discrezionale - alla durata della pena detentiva, ovviamente, per stabilire una durata di sospensione del processo piu' lunga per le ipotesi di reati puniti con pena piu' grave. A cio' si aggiunga la mancanza, durante i lavori preparatori, del benche' minimo accenno ad un dubbio sull'applicazione generalizzata dell'istituto, nonche' la perfetta coerenza della scelta legislativa con le peculiari finalita' del probation e con le indicazioni della legge delega. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 28, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 in parte qua).

Massima n. 16506

Inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, in quanto vertente sugli effetti (peraltro ipotetici) di una ordinanza di sospensione del processo nel giudizio a quo non ancora emessa.

Massima n. 16508

Inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, in quanto vertente sugli effetti (peraltro ipotetici) di una ordinanza di sospensione del processo nel giudizio a quo non ancora emessa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 12 marzo 1990, relativa agli artt. 28, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui escludono, per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova della personalità dell'imputato;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla precitata ordinanza del Tribunale per i minorenni di Roma, in riferimento agli artt. 24 e 112 Costituzione, relativa agli artt. 28, terzo comma, del citato d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui escludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del processo;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76 Costituzione, relativa agli artt. 29 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui prevedono l'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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