Corte costituzionale

Sentenza n. 314/1990

Corte cost., sent. 5 luglio 1990, n. 314

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
314/1990
Data di deposito
5 luglio 1990
Data di decisione
26 giugno 1990
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:314

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
  • legge n. 389 del 7 dicembre 1989
  • art. 8, comma 1, decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
  • art. 8, comma 3, decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
  • art. 8, comma 4, decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989
  • art. 8, comma 2, decreto-legge n. 338 del 9 ottobre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 16164

Le regioni, allorche' agiscono nei giudizi di legittimita'costituzionale in via principale, non possono legittimamente far valere presunte violazioni delle norme costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei decreti-legge, le quali non comportano di per se' alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle stesse. In tali casi, infatti, difetta quell'interesse a ricorrere qualificato dalla finalita' di ripristinare l'integrita' delle competenze regionali, che e' proprio dei giudizi in questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, sollevata in riferimento all'art. 77 della Costituzione anche in connessione con l'art. 15 lett. c) della legge 23 agosto 1988 n. 400, dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia). - S. nn. 243/1987, 302/1988, 1044/1988, 544/1989.

Massima n. 16165

Le regioni non possono sollevare conflitto di attribuzione in relazione ad atti aventi natura legislativa, dal momento che, al fine di ripristinare l'integrita' delle proprie competenze costituzionali eventualmente lese da atti statali di carattere legislativo, esse dispongono del distinto strumento del ricorso di legittimita' costituzionale in via principale, ricorso in relazione al quale sono previsti termini di presentazione piu' brevi e, soprattutto, un oggetto diverso e una decisione avente contenuto, natura ed efficacia differenti. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione all'art. 8 del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338). - S. n. 358/1985.

Massima n. 16168

L'art. 8, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, nella parte in cui impone alle regioni di comunicare ai Ministri del lavoro e del tesoro la stipula delle convenzioni riguardanti le assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani, non comporta alcuna lesione dell'autonomia regionale: ne' sotto l'aspetto della pretesa estensione dell'obbligo assicurativo quale e' previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 845 del 1978, giacche' in realta' l'art. 8 non contiene alcuna norma relativa all'estensione dell'obbligo assicurativo e, comunque, l'ambito fissato dall'art. 16 e' della massima estensione, involgendo tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi generalmente previsti a favore di tutti gli apprendisti artigiani; ne' sotto l'aspetto dell'obbligo di comunicazione ai Ministri del lavoro e del tesoro della stipulazione delle convenzioni eventualmente avvenute, giacche' nessuna violazione dell'autonomia puo' derivare da doveri di informazione che siano eventualmente imposti alle regioni nei confronti dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art, 8, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, con riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' al combinato disposto degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia). - S. nn. 359/1985, 730/1988, 338/1989.

Massima n. 16169

Grava sullo Stato l'obbligo di assicurare alle regioni i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni delegate affidate alle regioni in forza dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la disciplina di cui all'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, che, in materia di oneri assicurativi a favore degli apprendisti artigiani - materia che, per l'appunto, esula dalle competenze proprie delle regioni e rientra, invece fra le funzioni delegate - impone alle regioni un obbligo da esse non derogabile ne' determinabile, tanto in relazione all'ammontare dei contributi quanto in relazione al numero dei beneficiari, senza, peraltro, garantire una provvista di mezzi finanziari congrua e certa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione anche in connessione con l'art. 15, lett. c) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione all'art. 8 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, con riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al combinato disposto degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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