Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1990

Corte cost., sent. 19 giugno 1990, n. 297

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
297/1990
Data di deposito
19 giugno 1990
Data di decisione
14 giugno 1990
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:297

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, legge n. 638 del 11 novembre 1983
  • decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 16017

Ai fini della fruizione delle cure idrotermali in periodo extraferiale, condizionata dal legislatore alla sussistenza di "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative", deve aversi riguardo alla correlazione tra efficacia e tempestivita' delle cure stesse, richiedendosi non gia' l'assoluta necessita' di cure immediate, o comunque anticipate rispetto alle ferie, bensi' la loro maggiore utilita' ai fini di un piu' efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti: tale e' infatti - secondo la conforme giurisprudenza della Corte e delle Sezioni Unite della Cassazione - il criterio interpretativo guida della norma, in applicazione del quale la stessa sfugge alle censure di irragionevolezza, di impossibile applicabilita', anche in relazione all'onere probatorio - supplendosi, a tale ultimo riguardo, con lo specifico e motivato giudizio medico - nonche' di lesione del diritto alla salute e del principio di eguaglianza in quanto, una volta assicurata la tempestivita' delle cure in questione, anche le eventuali differenziazioni - relative alla fruizione o meno di esse in periodo extraferiale - tra malattie acute e croniche, ovvero nell'ambito di quest'ultime, risultano razionalmente correlate alle esigenze di trattamento proprie delle singole manifestazioni morbose. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in l. 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, 38 e 102 Cost.). - S. n. 559/1987.

Massima n. 16018

Il principio dell'effetto sospensivo della malattia sulle ferie non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificita' degli stati morbosi e delle cure di volta in volta considerate. In particolare, nel caso delle cure idrotermali, le caratteristiche della maggior parte delle affezioni per cui esse risultano appropriate e, soprattutto, le peculiari connotazioni modali delle relative terapie, non comportano il piu' delle volte una compromissione della effettiva realizzazione delle finalita' feriali, stante che, comunque, la sospensione per ferie deve riconoscersi quando, in ragione della specificita' e/o gravita' della manifestazione morbosa ed altresi' (o altresi') delle modalita' del trattamento terapeutico o riabilitativo, dette finalita' possano essere pregiudicate. Al riguardo va tuttavia ribadita l'esigenza di una disciplina di dettaglio, da parte del legislatore e/o della contrattazione collettiva - alla cui attuazione non osta la normativa vigente - onde siano stabiliti specificamente, sulla base degli enunciati principi, i casi od i criteri in base ai quali l'effetto sospensivo di cui trattasi possa essere in concreto affermato, nonche' le modalita' dei relativi controlli. (Non fondatezza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). - S. nn. 616/1987, 559/1987

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 12 gennaio 1990 (r.o. n. 121/90).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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