Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1990

Corte cost., ord. 2 febbraio 1990, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
62/1990
Data di deposito
2 febbraio 1990
Data di decisione
31 gennaio 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:62

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, lett. d), legge n. 1308 del 16 dicembre 1961
  • art. 5, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 1080 del 28 dicembre 1970
  • art. 1, comma 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
  • art. 10, ultimo co., legge n. 1345 del 20 dicembre 1961
  • art. 9, comma 2, legge n. 97 del 2 aprile 1979
  • art. 1, comma 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 14944

Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 23/1990, 520/1989 e 1083/1988.

Massima n. 14945

Questione gia' dichiarata infondata. - S. n. 413/1988.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato), in relazione all'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, all'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 ed all'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 (così come interpretati dall'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425), sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria con l'ordinanza di cui in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3 e 36, che agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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