Corte costituzionale

Ordinanza n. 459/1990

Corte cost., ord. 16 ottobre 1990, n. 459

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
459/1990
Data di deposito
16 ottobre 1990
Data di decisione
26 settembre 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:459

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
  • legge n. 638 del 11 novembre 1983

Parametri

Massime

Massima n. 16580

Questione gia' dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione". - S. n. 297/1990.

Massima n. 16581

Stante che le prestazioni idrotermali sono tipicamente preordinate alla cura delle affezioni a carattere cronico o recidivante, la fruizione in periodo extraferiale, con diritto alla retribuzione (ex art. 2110 cod. civ.), del trattamento delle cure idrotermali aventi finalita' preventive, e' da riconoscersi a pieno titolo se volto ad evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni predette, restando invece esclusa - secondo quanto precisato anche dalla Corte di cassazione - nelle sole ipotesi in cui le prestazioni stesse siano destinate a prevenire una malattia non ancora insorta. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 32 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638). - S. n. 559/1987.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanza del 28 novembre, 2 dicembre 1989, 26 gennaio e 3 febbraio 1990 ed in riferimento all'art. 32 della Costituzione con ordinanza del 2 febbraio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze