Corte costituzionale
Ordinanza n. 459/1990
Corte cost., ord. 16 ottobre 1990, n. 459
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 459/1990
- Data di deposito
- 16 ottobre 1990
- Data di decisione
- 26 settembre 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ugo Spagnoli
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:459
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 3, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 16580
Questione gia' dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione". - S. n. 297/1990.
Massima n. 16581
Stante che le prestazioni idrotermali sono tipicamente preordinate alla cura delle affezioni a carattere cronico o recidivante, la fruizione in periodo extraferiale, con diritto alla retribuzione (ex art. 2110 cod. civ.), del trattamento delle cure idrotermali aventi finalita' preventive, e' da riconoscersi a pieno titolo se volto ad evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni predette, restando invece esclusa - secondo quanto precisato anche dalla Corte di cassazione - nelle sole ipotesi in cui le prestazioni stesse siano destinate a prevenire una malattia non ancora insorta. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 32 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638). - S. n. 559/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanza del 28 novembre, 2 dicembre 1989, 26 gennaio e 3 febbraio 1990 ed in riferimento all'art. 32 della Costituzione con ordinanza del 2 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Testo integrale
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