Corte costituzionale

Sentenza n. 452/1989

Corte cost., sent. 27 luglio 1989, n. 452

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
452/1989
Data di deposito
27 luglio 1989
Data di decisione
19 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonio Baldassarre
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:452

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 37 del 1° febbraio 1989
  • art. 2, comma 2, legge n. 37 del 1° febbraio 1989
  • art. 4, comma 2, legge n. 37 del 1° febbraio 1989

Parametri

Massime

Massima n. 13593

La garanzia dell'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome comporta che non possano essere addossati al bilancio regionale (o provinciale) gli oneri derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali dei cittadini, la cui cura e' affidata dalla Costituzione, soltanto in parte, alla regione. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo, in quanto irragionevolmente lesivo dell'autonomia regionale e provinciale, l'art. 2, primo comma, della legge 1 febbraio 1989 n. 37, nella parte in cui - con riguardo alla spesa sanitaria relativa a prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno - dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato. - S. n. 245/1984.

Massima n. 13594

Le misure che il Ministro della sanita' puo' adottare ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 37 del 1989 e volte: a specificare le prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio (lett. a); a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio (lett. b); e a stabilire i criteri per la definizione, da parte delle regioni, delle attivita' di "day hospital" alternative alla degenza ospedaliera (lett. c), non sono riconducibili alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento, in quanto, per un verso, esse incidono in materie non assegnate alla competenza regionale (o provinciale) e, per altro verso, attengono, piu' propriamente, a forme di coordinamento tecnico, cui non possono applicarsi le regole stabilite per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento. Conseguentemente non puo' imputarsi alle previsioni relative alle misure in questione, l'assenza di requisiti formali e sostanziali per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, ne' l'invasivita' di competenze regionali o provinciali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 1/2/1989, n. 37). - S. nn. 560 e 924/1988; 242/1989.

Massima n. 13595

I poteri statali di ispezione amministrativa sulla gestione delle U.S.L., come previsti dalla legge n. 37 del 1989, non sono riconducibili ai controlli su atti di cui agli artt. 125 e 130 Cost. e, dunque, non risultano incompatibili con il sistema costituzionale dei controlli regionali sugli enti locali: essi, nonche' giustificati dall'interesse statale al contenimento della spesa sanitaria relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno, in ordine al quale lo Stato ha una responsabilita' concorrente con quella delle regioni (e delle province autonome), non possono essere causa di duplicazioni o inefficienze con violazione dell'art. 97 Cost., avendo un proprio e limitato raggio di azione per la tutela di fini affidati alla cura dell'ente cui i poteri sono attribuiti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 1/2/1989 n. 37).

Massima n. 13597

La prevista possibilita' che il Ministro della Sanita', al fine di effettuare le ispezioni amministrative sulle U.S.L., si avvalga di personale comandato, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle stesse U.S.L., non tocca minimamente ne' la disciplina dei comandi ne' la materia degli organici delle unita' sanitarie locali, onde non lede le relative competenze regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 1/2/1989, n. 37).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della predetta legge n. 37 del 1989, sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 4 (recte: 5) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 2, lettera d, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 9 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nell'attuazione avuta dalle leggi prima menzionate;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge n. 37 del 1989, sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna; in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 11, 15, 43 e 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché all'art. 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia; in riferimento all'art. 97 della Costituzione, all'art. 54, n. 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché agli artt. 9 e 16 dello stesso Statuto, come attuati dalle leggi prima indicate, dalla Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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