Corte costituzionale
Sentenza n. 409/1989
Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 409
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 409/1989
- Data di deposito
- 18 luglio 1989
- Data di decisione
- 6 luglio 1989
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Renato Dell'Andro
- Presidente
- SAJA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1989:409
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 2, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 1, e ss., legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 2, legge n. 695 del 24 dicembre 1974
- art. 8, comma 3, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
- art. 8, ultimo co., legge n. 772 del 15 dicembre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 13585
E' legittima la tutela dell'obbligatorieta' del servizio militare, quale risulta dalla disciplina dell'ipotesi, di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, di rifiuto totale, in tempo di pace, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, in quanto la situazione di chi rifiuta d'adempiere a doveri di solidarieta' sociale costituzionalmente sanciti e' ben diversa e non comparabile con la situazione di chi pur essendo contrario all'uso personale delle armi per imprescindibili, e giuridicamente controllati, motivi di coscienza, quei doveri di solidarieta' adempie chiedendo (ed ottenendo) d'essere ammesso al servizio militare non armato od al servizio civile alternativo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 8 della legge 15/12/1972 n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24/12/1974, n. 695).
Massima n. 13586
Il ricorso alla sanzione penale detentiva per il delitto di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 - cui si collega, per la comune finalita', la promessa estinzione del reato e d'ogni altro effetto penale della condanna nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del medesimo articolo - tende a rieducare e a recuperare alla comunita' chi, sia pur adducendo motivi di coscienza, rifiuta il servizio di leva e, dunque, di adempiere all'obbligo di solidarieta' sociale sancito dal secondo comma dell'art. 52 Cost.: non solo, dunque, non e' manifestamente irrazionale ne' comprime indebitamente il diritto fondamentale di liberta' dell'autore del delitto, ma appare sufficientemente giustificato dalla particolare gravita' del fatto lesivo di un bene di rilevanza costituzionale. Non e' irrazionale, inoltre, il previsto esonero dal servizio militare a pena espiata, non essendovi alcun obbligo costituzionale, per il legislatore, di penalizzare le lesioni dell'interesse tutelato dall'art. 52 Cost.; ne', d'altra parte, implica equiparazione della detenzione al (mancato) servizio militare, la ulteriore previsione che, se durante l'esecuzione della pena il condannato presenti domanda d'essere arruolato o d'essere ammesso al servizio non armato o ad uno civile, il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prevista per i servizi richiesti con la precitata domanda. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo, terzo e ultimo comma della legge 15/12/1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24/12/1974 n. 695).
Massima n. 13587
Il delitto di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al secondo comma, dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972, e quello di mancanza alla chiamata senza alcun motivo o per motivi futili, ex art. 151 cod. pen. mil. pace, per quanto subiettivamente diversificati, ledono, con modalita' oggettive analoghe, uno stesso interesse, quello ad una regolare incorporazione degli obbligati al servizio di leva nell'organizzazione militare; onde e' manifestamente irrazionale la notevole diversita' di trattamento penale riservata agli stessi delitti dal legislatore e, in ispecie, la sproporzionata sanzione penale che colpisce l'adduzione di motivi di coscienza. Pertanto, per violazione dell'art. 3, primo comma Cost., e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 - come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 - nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni (dovendosi conseguentemente tener conto, per il delitto di cui allo stesso art. 8 della legge n. 772, della pena edittale comminata dall'art. 151, cod.pen.mil.pace). - S. nn. 26/1979; 72/1980; 103/1982; 49/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziché in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziché in quella di due anni;
dichiara non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 8, secondo, terzo ed ultimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 103, ultimo comma, Cost., dal Tribunale militare di Napoli con cinque ordinanze del 5 maggio 1988 (Reg. ord. nn. 459, 466, 467, 468 e 469/88) nonché con ordinanze del 12 maggio 1988 (Reg. ord. n. 470/88) 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 471/88) e 14 luglio 1988 (Reg. ord. n. 472/88);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del 12 maggio, 29 giugno e 14 luglio del 1988 dal Tribunale militare di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
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