Corte costituzionale

Sentenza n. 386/1989

Corte cost., sent. 11 luglio 1989, n. 386

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
386/1989
Data di deposito
11 luglio 1989
Data di decisione
4 luglio 1989
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ettore Gallo
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:386

Norme oggetto del giudizio

  • art. 47, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 11, legge n. 663 del 10 ottobre 1986
  • art. 73, codice penale
  • art. 76, codice penale
  • art. 51-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 15, legge n. 663 del 10 ottobre 1986

Parametri

Massime

Massima n. 13563

Una volta stabilito che il limite di non oltre tre anni di detenzione, richiesto per l'affidamento in prova al servizio sociale, si riferisce alla detenzione in concreto da espiare (e non a quella inflitta), e' privo di razionale giustificazione e contrario alla funzione costituzionale della pena (tanto piu' ove si tratti, come nel caso, di affidamento di tossicodipendente) escludere dal computo complessivo del triennio soltanto le pene non eseguibili (perche' condonate o comunque estinte), e non anche quelle gia' espiate, dal momento che queste ultime hanno consentito una piu' lunga osservazione del comportamento e hanno potuto conseguire, sia pur parzialmente, oltre agli effetti retributivi, anche quegli effetti di rieducazione e di recupero sociale che attengono alla funzione di prevenzione speciale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost. (assorbite le censure riferite ad altri parametri) - l'art. 47, comma primo, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosi' come sostituito dall'art. 11, L. 10 ottobre 1986 n. 663), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tenere conto anche delle pene espiate.

Massima n. 13564

Il principio della "pena unica" dipendente dal concorso di pene della stessa specie, non e' inderogabile, sia per l'espressa salvezza di "ogni diversa disposizione di legge", contenuta nell'art. 76 cod. pen., sia per l'implicita osservanza che va data, comunque, ai principi costituzionali; esso non ha 'ex se' nulla d'irrazionale o di discriminatorio, ed eventuali violazioni del principio di eguaglianza o della funzione risocializzante della pena vanno riferite, semmai, all'eventuale assenza di disposizioni particolari per singole situazioni applicative. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt.73 e 76 cod. pen.).

Massima n. 13565

E' inammissibile, per irrilevanza,la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 Cost., e relativa all' art. 51-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'art. 15, L. 10 ottobre 1986 n. 663, nella parte in cui non esclude le pene gia' positivamente espiate dal cumulo di pene detentive da cui dipende la prosecuzione o la sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale in corso di esecuzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (così come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986 n. 663 - Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà -), nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche delle pene espiate;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come introdotto dall'art. 15, legge 10 ottobre 1986, n. 663, con riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 della Costituzione, sollevate dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia con ordinanza 8 novembre 1988;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 73 e 76 del codice penale, con riferimento agli artt. 3, 13, 27, 101 e 104 della Costituzione, sollevata dallo stesso Tribunale con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Testo integrale

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